Statuto

Lo statuto della Associazione è aggiornato alle modifiche approvate dall’assemblea straordinaria degli iscritti tenutasi in data 6 febbraio 2017.

ARTICOLO 1

1. E’ costituita un’associazione tra avvocati iscritti nell’albo professionale presso il tribunale di Modena che esercitano prevalentemente il patrocinio penale e condividono i valori propri dell’Unione delle Camere Penali Italiane, denominata “Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux”.
2. La Camera Penale aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.
3. L’associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.
4. Alla Camera Penale possono aderire, quali soci senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati abilitati al patrocinio che svolgono la pratica forense presso gli avvocati che esercitano prevalentemente il patrocinio penale e condividono i valori propri dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
5. Le richieste di iscrizione alla Camera Penale devono essere presentate al consiglio direttivo, che decide sull’ammissibilità a maggioranza assoluta e con voto segreto, valutando l’effettiva sussistenza dei requisiti che legittimano l’ammissione.
6. La sede legale dell’associazione è in Modena, presso l’ufficio del presidente del consiglio.

ARTICOLO 2
GLI SCOPI

1. La Camera Penale ha quali scopi:
a) di promuovere la conoscenza, la diffusione e la concreta realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società democratica;
b) di affermare che il diritto di difesa è inviolabile e deve trovare adeguato riconoscimento in ogni stato e grado del procedimento;
c) di operare affinché i diritti dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;
d) di tutelare il rispetto e la funzione del difensore, nonché gli interessi professionali
dell’avvocatura, anche attraverso la elaborazione di proposte di riforma;
e) di promuovere iniziative a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale;
f) di vigilare sul corretto funzionamento del servizio di patrocinio a spese dello Stato;
g) di elaborare e divulgare idee in materia di diritto penale e di diritto processuale penale.

ARTICOLO 3
IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Camera Penale è costituito dal contributo degli iscritti e dal provento ricavato dall’organizzazione di eventi formativi. Detto provento dovrà essere destinato per fare fronte ai costi organizzativi per realizzare gli scopi sociali.
2. Il consiglio direttivo può stabilire l’importo dell’indennità da corrispondere, a titolo di rimborso spese, a favore degli iscritti delegati a rappresentare l’associazione ai congressi ed alle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane ed alle riunioni dei presidenti.
3. La Camera Penale può accettare elargizioni e contributi di enti e di privati.

ARTICOLO 4
GLI ORGANI

1. Sono organi della Camera Penale:
a) l’assemblea;
b) il presidente dell’assemblea;
c) il consiglio direttivo;
d) il presidente del consiglio;
e) la giunta;
f) l’organismo di controllo.

ARTICOLO 5
L’ASSEMBLEA

1. L’assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno un quarto degli iscritti.
2. Per la modifica dello statuto è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti in assemblea, anche a mezzo di delega.
3. Ogni partecipante all’assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.
4. Tra la prima e la seconda convocazione deve correre l’intervallo di non meno di due ore.
5. L’esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio è sospeso per il socio inadempiente all’obbligo di corrispondere la quota sociale annua.
6. La convocazione dell’assemblea è comunicata agli iscritti a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno dieci giorni.

ARTICOLO 6
L’ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L’assemblea ordinaria provvede:
a) alla contestuale elezione del presidente dell’assemblea e del presidente del consiglio;
b) all’approvazione del programma di lavoro stabilito dal consiglio direttivo per ogni anno sociale;
c) all’approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio consuntivo.
2. L’assemblea ordinaria per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo si riunisce ogni biennio entro il mese di febbraio.
3. Il bilancio dovrà essere approvato entro il mese di febbraio e, comunque, in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
4. Hanno diritto di partecipare all’elezione del consiglio direttivo e all’approvazione del bilancio gli avvocati già iscritti alla Camera Penale da almeno sei mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale annua.

ARTICOLO 7
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L’assemblea straordinaria si riunisce a richiesta del presidente del consiglio, di tre componenti il consiglio direttivo ovvero quando almeno un quarto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale annua ne faccia richiesta al presidente dell’assemblea, indicando gli argomenti da porre in discussione.
2. L’assemblea straordinaria, in ogni caso, si riunisce a richiesta del presidente del consiglio almeno una volta a semestre.

ARTICOLO 8
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

1. Il presidente dell’assemblea è eletto a maggioranza semplice dall’assemblea tra i soci che abbiano formalmente presentato la propria candidatura, anche a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima dell’assemblea elettorale.
2. Il presidente dell’assemblea nomina il vicepresidente dell’assemblea.
3. Il presidente dell’assemblea convoca, presiede e dirige l’assemblea.
4. Il presidente dell’assemblea partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e porta all’attenzione dello stesso le principali problematiche rappresentategli dai soci.

ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA

1. La Camera Penale è retta da un consiglio direttivo composto da sette avvocati eligendi dall’assemblea.
2. Si possono candidare e sono eleggibili tutti gli avvocati iscritti alla Camera Penale in regola con il pagamento della quota sociale annua, fatte salve le incandidabilità e le ineleggibilità previste dall’articolo 10 e le incompatibilità previste dall’articolo 15.
3. Le candidature per la carica di presidente del consiglio devono essere presentate per iscritto, unitamente al relativo programma, almeno sette giorni prima della assemblea elettorale.
4. Prima di dare corso alle votazioni, il presidente dell’assemblea invita i candidati presidente ad indicare i componenti della giunta, specificando a chi tra costoro intendono affidare le cariche di vicepresidente del consiglio, di segretario e di tesoriere. Il presidente dell’assemblea invita altresì i soci a manifestare l’intenzione di presentare la propria candidatura a consiglieri non componenti la giunta. Non possono candidarsi e non possono essere eletti alla carica di consiglieri non componenti la giunta i candidati presidente e coloro i quali sono stati da questi indicati quali componenti la giunta.
5. Le votazioni per eleggere i componenti del consiglio direttivo sono segrete. Ciascun iscritto indica il nome del candidato che intende eleggere  presidente. L’elezione del presidente determina anche quella dei componenti la giunta indicati dal candidato presidente a norma del comma 4.
6. Per l’elezione del presidente del consiglio è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7. Risultano eletti quali consiglieri non componenti la giunta i tre candidati che riportano il maggior numero di voti.
8. Il presidente del consiglio, il vice presidente del consiglio, il segretario e il tesoriere costituiscono la giunta.
9. La durata delle cariche sociali è di un biennio a partire dall’inizio dell’anno solare.
10. Il consiglio direttivo deve invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, l’ultimo past president.

ARTICOLO 10
LE INCANDIDABILITA’ E LE INELEGGIBILITA’

1. Il presidente del consiglio che abbia svolto due mandati consecutivi non potrà candidarsi e non potrà essere rieletto fra i componenti il consiglio  direttivo per il quadriennio successivo.
2. I consiglieri che abbiano svolto due mandati consecutivi non potranno essere rieletti fra i componenti il consiglio direttivo per il quadriennio successivo, ma potranno presentare la propria candidatura a presidente del consiglio direttivo a norma dell’articolo 9.

ARTICOLO 11
I POTERI E I DOVERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.
2. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri alla giunta.
3.Il consiglio direttivo può costituire osservatori per monitorare e gestire problematiche e progetti di interesse locale.
4.Il consiglio direttivo attua gli scopi statutari per i quali l’associazione è costituita.
5. Il consiglio direttivo stabilisce, per ogni anno sociale, il programma di lavoro da sottoporre per approvazione all’assemblea nella prima assemblea utile.
6. Il consiglio direttivo dà esecuzione al programma di lavoro approvato dall’assemblea.
7. Il consiglio direttivo può compilare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.

ARTICOLO 12
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione del presidente del consiglio da effettuare almeno tre giorni prima del  giorno della riunione con indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. In ogni caso il presidente del consiglio deve riunire lo stesso laddove almeno tre componenti ne facciano richiesta indicando gli argomenti da porre in discussione.
3. Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è sufficiente la presenza della metà dei suoi componenti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del consiglio o di chi ne fa le veci.
5. I lavori del consiglio direttivo sono sommariamente verbalizzati in apposito registro.
6. Il verbale, una volta sottoscritto dal presidente del consiglio e dal segretario, è comunicato agli iscritti a mezzo posta elettronica, eccezion fattasi per eventuali questioni attinenti le singole persone dei soci.

ARTICOLO 13
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente del consiglio ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in
giudizio.
2. In sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in
giudizio spetta al vicepresidente del consiglio.
3. Il presidente del consiglio dà esecuzione alle decisioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 14
L’ORGANISMO DI CONTROLLO

1. L’organismo di controllo è formato da tre componenti iscritti da almeno dieci anni alla Camera
Penale che non esercitino altre funzioni all’interno di essa.
2. Due componenti dell’organismo di controllo sono nominati dal consiglio direttivo; un
componente dell’organismo di controllo è nominato dal presidente dell’assemblea, sentita la stessa.
Tali nomine saranno formalizzate in occasione della prima riunione del consiglio direttivo dopo le
elezioni tenute a norma di statuto.
3. L’organismo di controllo è convocato ogni volta che almeno due suoi componenti lo ritengano
necessario.
4. L’organismo di controllo delibera su richiesta degli interessati e, definitivamente,
sull’ammissione dei soci alla Camera Penale nei casi in cui il consiglio direttivo abbia respinto la
domanda di iscrizione.
5. L’organismo di controllo garantisce il rispetto da parte del presidente del consiglio, della giunta e
del consiglio direttivo delle direttive dell’assemblea, nonché degli indirizzi dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

ARTICOLO 15
LE INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di presidente del consiglio, di componente il consiglio direttivo e di presidente
dell’assemblea sono incompatibili con:
a) la carica di presidente e di consigliere del Consiglio Nazionale Forense;
b) la carica di presidente e di consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
c) la carica di presidente e di consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
d) la carica di presidente e di consigliere dell’Organismo Congressuale Forense;
e) la carica di dirigente di associazioni forensi;
f) la funzione di parlamentare;
g) la carica di ministro;
h) la carica di sottosegretario di stato;
i) la carica di magistrato onorario.

ARTICOLO 16
L’ESCLUSIONE DEI SOCI

1. Il consiglio direttivo delibera la cancellazione:
a) del socio che abbia perduto i requisiti che ne legittimano l’ammissione;
b) del socio moroso decorsi trenta giorni dal secondo invito;
c) del socio che si sia posto in contrasto con gli scopi statutari.
2. Contro la delibera del consiglio direttivo, immediatamente esecutiva, il socio può ricorrere
all’assemblea la cui decisione è irrevocabile.
3. Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione formale entro il 31
dicembre.

ARTICOLO 17
LA QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota sociale annua viene stabilita dal consiglio direttivo e deve essere corrisposta entro il 31
marzo di ogni anno.
2. E’ facoltà del consiglio direttivo prevedere quote annuali di minore importo per gli avvocati
under trentacinque, nonché per i praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

ARTICOLO 18
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

 

 

Statuto della Camera Penale Carl’Alberto Perroux

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