Dialogo con Alberto Balboni
Il prossimo 12 giugno, in un surreale ed inedito silenzio generale, gli Italiani saranno chiamati votare su cinque quesiti referendari in materia di giustizia.
I temi sul tappeto sono al centro del dibattito pubblico da moltissimi anni e questa tornata referendaria si inserisce di certo in un contesto di straordinaria crisi di fiducia nel rapporto tra cittadini e sistema giudiziario, come ha dimostrato la reazione sdegnata del Paese di fronte ai recenti scandali che hanno travolto il sistema correntizio che domina il Consiglio Superiore della Magistratura.
Lo scandalo Palamara d’altra parte ha squarciato un velo di ipocrisia, mostrando a tutti ciò che molti già sapevano e rendendo non più rinviabile un intervento normativo capace di riequilibrare il CSM, di garantire maggiore trasparenza e verificabilità sulle decisioni che riguardano le carriere dei magistrati, di rafforzare la terzietà dei giudici e i diritti di garanzia dei cittadini.
Seppure i quesiti siano il frutto di criticabili scelte tecniche che i promotori non avevano condiviso con i penalisti italiani, rappresentano comunque una occasione irripetibile per indirizzare il Parlamento a compiere riforme troppo a lungo rimandate e necessarie.
I cinque quesiti sottoposti al corpo elettorale rispondono infatti ad esigenze molto avvertite:
Quesito 1 sulle modalità di presentazione delle candidature al CSM: i proponenti mirano a porre un freno alla sistema delle correnti che influenza le nomine e la progressione di carriera dei magistrati, consentendo maggiore libertà dei singoli magistrati nella candidatura a componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;
Quesito 2 sulla valutazione dei magistrati: i proponenti mirano a consentire anche ad Avvocati e Professori Universitari, che già partecipano ai Consigli Giudiziari senza diritto di voto, di poter concorrere alla valutazione periodica dei magistrati;
Quesito 3 sulla separazione delle funzioni: i proponenti mirano ad introdurre la netta distinzione delle funzioni tra magistratura giudicante e magistratura requirente. Si tratterebbe di un primo importante traguardo in vista della più volte invocata separazione delle carriere, scardinando l’attuale sistema che da sempre consente al singolo magistrato di passare dal ruolo di accusatore a quello di giudicante, così indebolendo la terzietà del giudice;
Quesito 4. sui presupposti della custodia cautelare: i proponenti mirano a ridurre il ricorso alle misure di privazione della libertà personale in attesa di giudizio, per tentare di porre un freno all’abuso di tali misure;
Quesito 5 sulla “Legge Severino”: i proponenti mirano ad abrogare le norme che impongono un sistema di incandidabilità e decadenza automatiche per chi riveste incarichi elettivi a fronte di determinate sentenze anche non definitive di condanna.
Siamo ovviamente consapevoli delle difficoltà che lo strumento referendario manifesta da molti anni e la coltre di silenzio che avvolge questa importante votazione dimostra una preoccupante disaffezione dei cittadini da fondamentali strumenti di partecipazione.
Invitiamo però i modenesi a recarsi al voto perché i temi oggetto dei quesiti riguardano aspetti fondamentali delle loro vite e della vita democratica.
Votando Sì avranno l’occasione irripetibile di lanciare un messaggio forte e chiaro alla politica perché metta mano, senza più infingimenti, alla riforma della Giustizia.
Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux
GLI AVVOCATI PENALISTI SODDISFATTI PER L’APPROVAZIONE A LARGHISSIMA MAGGIORANZA DELL’ORDINE DEL GIORNO PER L’ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE IN CONSIGLIO COMUNALE A MODENA.
Gli Avvocati Penalisti hanno seguito con il massimo interesse il dibattito che si è svolto nella giornata di ieri in Consiglio Comunale a Modena ed esprimono la massima soddisfazione per l’approvazione dell’Ordine del giorno che impegna la Giunta alla creazione della figura del Garante delle persone private della libertà personale anche a livello locale.
La circostanza che l’Ordine del giorno abbia raccolto un consenso trasversale e pressoché unanime, rappresenta senza ombra di dubbio il segno di una scelta di campo della Città di Modena a tutela di soggetti deboli, che di certo meritano attenzione da parte delle istituzioni e della cittadinanza.
Allo stesso modo, l’individuazione di un percorso partecipato, con tempi definiti, che vedrà coinvolto il mondo associazionistico che opera in carcere sarà di certo l’occasione per raccogliere i contributi necessari alla definizione dei confini di intervento e delle dotazioni necessarie a dare la massima concretezza a questa importante e tanto attesa figura.
Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux
“Forca e Melassa” (Mimesis Contesti) è l’ultimo contributo a firma Gaetano Insolera sul tema dei complessi rapporti tra giustizia penale, comunicazione e politica. Un libro tanto agile alla lettura quanto sconcertante nei contenuti, che traghetta il lettore dall’antica Grecia ai giorni della pandemia, dall’avvento della televisione e della radio alla comunicazione globale digitale.
L’ingranaggio dei rapporti interni alla citata triade viene così messo a nudo in maniera prospettica, sia sotto il profilo cronologico, sia sotto il profilo dei reciproci condizionamenti, con particolare attenzione alle ripercussioni sul processo penale e, più in generale, sulla giustizia.
Giustizia che rimane al centro del ragionamento, non tanto e non solo come sistema teorico ma come il luogo in cui l’individuo vede la concretizzazione dei propri diritti. Ed è proprio su tale aspetto che il contributo di Insolera ci coglie inermi: nel comunicarci come sia proprio la tutela dei diritti a cedere sotto la scure della forca del processo penale mediatico e invischiata nella melassa delle intersezioni tra politica e populismo della comunicazione.
Da qui, l’idea di porre qualche domanda al Prof. Insolera, per approfondire alcuni temi e spaziare verso diverse prospettive di comune interesse.
Professore, nel suo libro, lei pone particolare attenzione al tema della libertà di espressione del pensiero, quale diritto “a natura variabile” nel tempo e a seconda del consesso sociale nel quale si colloca. Sotto tale profilo, quali possono essere i metodi per contemperare il carattere positivo di tale diritto con le evidenti conseguenze, a carattere, invece, negativo, che discendono dalla sua completa affermazione nei termini di cui alla premessa di Marcello Gallo, secondo cui “i destinatari della comunicazione da occhi e orecchie si fanno voci che intervengono sempre e su tutto… la decisione sembra dipendere… da quanto si vocifera e da quanti sono i vociferanti” (a maggior ragione dove ad essere diffuse siano notizie palesemente false, volte ad indirizzare il consenso)?
Per rispondere alla sua domanda occorre anzitutto prendere atto delle modificazioni che sono intervenute nel rapporto tra media, politica e giustizia penale.
E’ questo il filo conduttore del mio libretto, con una prima conclusione: la influenza sempre più forte dei media, vecchi e nuovi, nei confronti di un ceto politico con attori sempre più deboli, confusi e incapaci di gestire efficacemente e, aggiungerei, in modo decente, l’ ottenimento del consenso elettorale.
Ho cercato anche di individuare quanto il potere dei media si rispecchi nell’operato di quello giudiziario, che appare sempre più convinto dall’idea di svolgere azione politica in un dialogo diretto con le istanze sociali che ritiene di dover cogliere.
Così non penso che si possa più parlare di un ordine giudiziario dotato di un potere limitato rispetto agli altri poteri dello Stato di diritto.
Ecco che anche la questione della libera manifestazione del pensiero, della libertà di stampa, del diritto di informazione etc., non può prescindere dal contesto che ho provato a sintetizzare.
Il vento forte che spira per una decriminalizzazione dei reati di diffamazione penso che meriti una riflessione critica.
In “Forca e melassa” ricordo perplessità già espresse in passato sui miti costruiti attorno alla “Libera Stampa”, miti che oggi più che mai non prestano l’attenzione dovuta al danno che può subire un diritto della persona – quello all’ onore e alla reputazione – che, in taluni casi può essere devastante.
Oggi, per quella vertiginosa trasformazione dei rapporti di cui ho detto, il tema ha assunto aspetti drammatici: per i nessi tra uffici di procura, polizia e media.
Ben prima di un’ imputazione definitiva, le notizie diramate da PM e polizie, accompagnate da filmati e brani di captazioni foniche, rendono impossibile una tutela dell’innocente o anche solo della presunzione di innocenza.
L’ esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, iscritto nel pomposo mantra del “diritto di informare e di essere informati”, è affermato sulla base della storia raccontata e documentata solo dall’accusa.
Non vi è protezione per chi cada nel marchingegno. Per cogliere questo aspetto basti pensare alle difficoltà che ha incontrato il recente recepimento della direttiva UE del 2016 sulla presunzione di innocenza.
La questione non è stata tanto alimentata dall’affermazione del principio in sé – esso trova va già sede nella nostra Costituzione.
Ad essere ostacolati erano proprio i conseguenti limiti posti a quelle comunicazioni pubbliche delle Procure che autorizzano i media al racconto di una colpevolezza già all’inizio delle indagini e in occasione dei c.d atti a sorpresa.
Per riprendere un’efficace osservazione di Sabino Cassese: oggi “le Procure non sono più in funzione dell’accusa, ma in funzione del giudizio”.
Tutto questo è un formidabile cemento che orienta l’operato dei due poteri, quello giudiziario e quello mediatico.
Le capacità di prestazione dell’endiadi sono sotto gli occhi di chi pratica quotidianamente il “mestiere delle leggi”.
Provo al elencarle, da quelle forse meno inquietanti e quelle che lo sono maggiormente.
Chi ha la disavventura di finire nella pista del circo mediatico-giudiziario, non ha chances effettive di essere tutelato rispetto alla sua preventiva definizione di “colpevole”. A fronte di una querela per diffamazione, sono rarissimi i casi in cui viene esercitata l’ azione penale. Soprattutto le maggiori testate giornalistiche hanno una gestione della cronaca giudiziaria che non può fare a meno di un benevolo rapporto con gli uffici giudiziari e gli apparati di polizia.
Anche in ragione dell’intoccabile indistinta appartenenza di PM e giudici, i racconti sui presunti colpevoli trasmigrano facilmente nei provvedimenti giurisdizionali durante le indagini preliminari e confermano decisioni benevole in tema di diffamazione. Come è noto a ciò corrisponde il disinteresse della cronaca per eventuali provvedimenti che smentiscano le ipotesi di accusa enfatizzate in precedenza.
La questione si è fatta ancora più drammatica con l’ affermarsi delle “verità” o falsità circolanti nella rete.
In questo caso, che ho cercato di richiamare, altri “mostri” possono aggredire diritti fondamentali della persona e rendono ulteriormente difficile la loro protezione con i mezzi tradizionali apprestati dalla legge penale. Basti solo pensare alle difficoltà per identificare gli autori dei reati. Né può essere trascurato il tema dei discorsi dell’ odio nella rete: a mio giudizio, a determinate condizioni, devono essere colti nella loro dimensione politica, di concreto pericolo per le democrazie liberali.
Modificando la prospettiva e accedendo alla provocazione di Giovanni Fiandaca secondo cui il diritto penale stesso, in una qualche maniera, è populista, con ciò intendendo che ogni Codice Penale, per natura, risulta essere una specie di marcatore simbolico della identità culturale e valoriale di un popolo, dovremmo concludere che, al variare delle sensibilità e delle opinioni, dovrebbe associarsi un mutamento della legislazione penale?
Non posso non condividere l’opinione di Giovanni Fiandaca.
Con una formula sintetica direi che, in definitiva, ogni società, anche in democrazia, finisce con avere il sistema penale che si merita e che corrisponde al suo sentire.
Si tratta di una provocazione che però trova riscontro nell’ affermazione elettorale di pensieri, più che deboli, inesistenti, accomunati da concezioni della libertà e dell’ autonomia dei singoli frammentate nell’ inseguimento di risposte immediate: l’ eterna ricetta di tutte le demagogie.
Ed in questo caso come potrebbero variare i rapporti tra i poteri legislativo e giudiziario nei confronti del c.d. “quarto potere”, quello che le sensibilità e le opinioni è in grado di aggregarle e variarle, ossia i media? Nello specifico: quali conseguenze possono derivare dall’affermazione del principio di autonomia del Giudice laddove, per citare Sciascia, “non si può essere giudice tenendo conto dell’opinione pubblica, ma nemmeno non tenendone conto”?
E’ difficilmente discutibile come le stagioni dei governi populisti – per altro preceduti da derive che avevano caratterizzato anche i diversi esecutivi che si erano succeduti dopo la fine della prima Repubblica – abbiano portato a ulteriori livelli il giustizialismo populista.
Legislativo ed esecutivo hanno trovato – salvo rare eccezioni, di nicchia – un robusto sostegno dei media, a partire dalla indecente comunicazione televisiva.
Come mi è capitato di notare in varie occasioni nella grammatica penalistica di uno Stato di diritto costituzionale come il nostro, contro gli abusi del potere legislativo, il contrappeso è costituito dal potere di invalidazione attribuito alla Corte costituzionale.
Perché questa realtà delle nostre istituzioni non è in grado di tranquillizzarci completamente?
Penso ad almeno tre considerazioni.
In presenza di un potere dei media in larga parte acquiescente verso le derive illiberali e corifeo nella spregiudicata alimentazione di ogni insicurezza quando affronta la questione criminale, si è proceduto all’ avvelenamento dei pozzi del diritto penale liberale e garantista, faticosamente disegnato nelle stagioni della prima Repubblica.
E così, nel confronto politico elettorale, qualsiasi idea di “bonifica” dei pozzi, sarà tacciata delle peggiori intenzioni collusive: con le mafie, la corruzione, i poteri forti etc.
In secondo luogo la natura incidentale che caratterizza il nostro accesso alla Corte, implica un ascolto da parte del potere giudiziario.
E qui, ai margini della strettoia – per usare una metafora del cammino difficile della libertà tra la forza scatenata del Leviatano e la gabbia di norme sociali senza lo Stato – si apre una paurosa voragine che merita di essere considerata.
Quanto il ripudio di un vincolo al testo, alla Legge, ma anche a quello della Costituzione, in nome di libere ortopedie di scopo da parte del giudice, può contrastare la richiesta di un controllo di costituzionalità?
Ancora, si tratta di questione sulla quale rifletto da qualche anno insieme ad altri penalisti e soprattutto con studiosi dell’ ordinamento giudiziario: quanto i sistemi di reclutamento, di formazione e progressione di carriera dei nostri giudici, offrono garanzie sulla loro osservanza dei limiti legali posti alla loro autonomia e indipendenza? Quanto possono prevalere autonome concezioni e finalità di Giustizia maturati nel contesto dell’ ordine di appartenenza, nel quale – è difficile negarlo – si sono definite fazioni nelle quali si è prodotto un intreccio tra istanze corporative e sindacali, ideologia e collateralità politica?
In conseguenza del reciproco condizionamento tra potere politico, giustizia penale e comunicazione, sono state varate riforme legislative apertamente votate a fornire risposta ad istanze a carattere “populista”. Ciò potrà – a Suo avviso – portare ad interventi sempre più incisivi della Corte Costituzionale? Assisteremo, in altri termini, ad un nuovo protagonismo del Giudice delle Leggi che ne ridisegnerà i contorni ponendone in ancora maggior luce il ruolo di contraltare al potere legislativo? Infine, quanto la modificazione del quadro politico influisce sugli orientamenti del Giudice costituzionale e sull’equilibrio che ne delinea la composizione?
Nell’ esempio degli Stati uniti che, nella sua diversità, costituisce il prototipo della giustizia costituzionale, cogliamo una attenzione speciale, dedicata da politici, esperti e media, alla fisionomia e alla storia ideologica dei candidati alla Corte suprema.
Come dicevo, realtà radicalmente diversa.
Ciò che stupisce tuttavia è la rarità del tema nel discorso pubblico, nel nostro mondo: o meglio a volte lo troviamo a proposito delle faticose nomine della componente parlamentare.
Forse mi sbaglio, ma mi sembrano lontani i tempi in cui le designazioni non si limitavano, ad esempio, a valutare l’ inquadramento nella docenza universitaria, nelle supreme magistrature o nell’ esercizio dell’ avvocatura, ma si indirizzavano verso figure di particolare e riconosciuto prestigio intellettuale.
E l’Avvocato? Quale è il ruolo che l’Avvocatura può (rectius, deve) rivestire in un tale momento storico ed in un tale contesto? Lei ci parla di una professione ritenuta “indigesta, se autonoma e libera”, eppure, allo stesso tempo, l’Avvocatura si pone come strumento fondamentale nel processo di tutela dei diritti esistenti e di “giustiziabilità” dei diritti nuovi, per usare le parole di Giovanni Maria Flick, in tal modo assumento ruolo senz’altro a carattere pubblico. Le pare soluzione percorribile ed efficace quella di inserire la figura dell’Avvocato all’interno della Carta Costituzionale?
Anche a questo proposito il discorso potrebbe, e dovrebbe, essere lungo. Mi limito a due osservazioni.
Anzitutto un giudizio, forse consolatorio.
La tempesta giustizialista del populismo penale, di cui ho parlato nel mio libretto e che ho osservato, in un’ altro scritto, a partire dai risultati elettorali del 2013, hanno visto solo l’ avvocatura penale organizzata nell’Unione delle camere penali (non certo l’ ANM!) impegnata nella difesa di un decente sistema penale.
La seconda osservazione è ispirata dal pessimismo.
Non solo per l’ emergenza sanitaria, assistiamo a condizioni di lavoro e di sussistenza sempre più difficili per l’ esercizio autonomo e libero della nostra professione.
Quanto alla rappresentazione mediatica, la situazione attuale è efficacemente colta nella copertina che ho scelto per “Forca e melassa”: La decapitazione di mercanti e avvocati di Parigi disobbedienti.

Forca e melassa
Gaetano Insolera
Mimesis Edizioni, 2021
DESCRIZIONE BREVE
Saette che si infilano nell’ordito di una elegante invettiva politico-criminale di cui da tempo si avvertiva il bisogno. Forca e melassa è l’ultima brillante fatica intellettuale di Gaetano Insolera, che già a partire dal titolo non lascia spazio a equivoci circa i deleteri rapporti populistici che si vanno consolidando tra il corpo elettorale, la giustizia penale e le nuove forme di comunicazione.
In occasione dell’uscita del libro “Il Sistema” (Rizzoli) di A. Sallusti e L. Palamara
VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021, ORE 15
GESTIOLEX WEBINAR
MODERA
Avv. Roberto Ricco
Segretario della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux
PARTECIPANO
Dott. Luca Palamara
Prof. Giorgio Spangher
Professore emerito di Diritto Processuale Penale
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Avv. Valerio Spigarelli
già Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
CONCLUDE
Avv. Guido Sola
Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux
E’ in corso l’accreditamento da parte del CNF
La partecipazione all’evento FAD in diretta streaming è possibile dalla piattaforma www.gestiolex.it previa registrazione di un proprio account da:
https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register (al più tardi, entro un’ora dall’evento per motivi tecnici).
Si avverte che i crediti formativi saranno riconosciuti a coloro i quali parteciperanno ad almeno l’80% della durata dell’intero evento.
È inoltre possibile assistere all’evento FAD, ma senza riconoscimento di crediti, dalla pagina YouTube della Camera penale di Modena.
www.camerapenaledimodena.it
LUNEDÌ 10 APRILE 2020, ORE 15
ZOOM WEBINAR
INTRODUCE
Avv. Guido Sola
Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux
MODERA
Avv. Giulia Merlo
Giornalista del quotidiano “Il Dubbio”
PARTECIPANO
Avv. Daniele Minotti
Responsabile dell’Osservtorio U.C.P.I. sulla Informatizzazione del processo penale
Dott.ssa Francesca Graziano
Sostituto Procuratore – Referente M.A.G.R.I.F. Procura della Repubblica di Modena
Dott.ssa Carolina Clò
Giudice – Referente M.A.G.R.I.F. Tribunale di Modena
L’evento è in corso di accreditamento presso il COA di Modena.
Per consentirci di trasmettere al COA l’elenco dei partecipanti che avranno diritto al riconoscimento del credito formativo, sarà necessario inserire la propria presenza nella chat che vedrete comparire di fianco al video sia all’inizio che al termine del seminario. La medesima chat verrà utilizzata anche per proporre domande ai relatori nel corso del seminario.
Giustizia penale tra crisi del sistema-partiti e nuovi populismi