di Alessandro Sivelli

E’ conforme ai principi del Giusto processo l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona informata al pubblico ministero, verbalizzate in forma riassuntiva e non registrate in violazione dell’art. 134 c.p.p. ? Con l’ordinanza di seguito riportata, emessa dal Tribunale di Modena in composizione collegiale il 14 dicembre 2017, è stato confermato il principio per cui il divieto, posto al difensore nello svolgimento di indagini difensive, di richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date al p.m. o alla p.g. previsto dall’art. 391 bis c. 4 c.p.p., è posto a tutela della segretezza delle indagini, con la conseguenza che il difensore può assumere senza alcun limite dichiarazioni da persona già sentita dal p.m. o dalla p.g. dopo la chiusura delle indagini o dopo che il verbale con le dichiarazioni è stato depositato.

Anche prima della discovery dell’indagine e del deposito del verbale con le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti al pm, il difensore può comunque escutere la persona informata pur con il divieto, posto esclusivamente a tutela del segreto istruttorio, di chiedere notizie sulle domande o sulle risposte date agli investigatori. Tale principio è reciproco ed il divieto vale anche per il p.m. o per la p.g., come affermato dall’art. 362 c. 1 c.p.p. a tutela della strategia difensiva.

Si tratta di interpretazione che poteva apparire scontata, ma così pare non sia per il pubblico ministero, che si è opposto all’utilizzabilità delle dichiarazioni assunte dal difensore dopo la chiusura dell’indagine preliminare in quanto la persona informata sui fatti aveva già in precedenza a lui reso dichiarazioni.

Nello stesso contesto la difesa ha sollevato un’altra questione, attinente all’utilizzabilità delle dichiarazioni rese al p.m. da persona informata in violazione dell’art. 134 c.p.p., che prevede la riproduzione fonografica della prova quando il verbale è redatto in forma riassuntiva.

Il Tribunale, attenendosi alla lettera della norma che non prevede in caso di violazioni sanzioni processuali, ha rigettato l’eccezione, ma la questione merita forse una riflessione.

Le modalità di documentazione sono infatti poste a garanzia della corretta acquisizione della prova e la loro violazione potrebbe incidere sulla corretta formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale. Le dichiarazioni rese dal teste al p.m. o alla p.g. vengono utilizzate per le contestazioni dibattimentali, per verificare l’attendibilità del dichiarante, e comunque l’eventuale contestazione – soprattutto se proposta dal pubblico ministero –  inevitabilmente condiziona la spontaneità del dichiarante. Si potrebbe forse sostenerne l’incostituzionalità della norma che non prevede sanzioni processuali per violazione dei principi del “Giusto processo” (art. 111), in violazione del principio di parità del contradditorio ed anche causa di una disparità di trattamento con le indagini svolte dalla difesa. Una rigorosa interpretazione delle norme che disciplinano le indagini difensive potrebbe infatti far ritenere che la violazione, da parte della difesa, dell’art. 134 c.p.p. produca l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al difensore se verbalizzate in forma riassuntiva e non fono-registrate. L’art. 391 bis c.6 c.p.p. prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute dal difensore in violazione delle disposizioni dei commi precedenti, ed il comma 2 dello stesso articolo, con riferimento alle modalità di documentazione, richiama il disposto dell’art.391 ter cpp, secondo il quale la documentazione deve avvenire con l’osservanza delle disposizioni del titolo III° del libro II° secondo del c.p.p. e cioè nel rispetto dell’art.134 c.p.p.. La questione, a mio modesto avviso di non poco conto, meriterebbe forse una riflessione ed un approfondimento da parte di giuristi più autorevoli di chi scrive.

Segue il testo dell’ordinanza:

“Il Tribunale, decidendo sulle questioni presentate dalla difesa di D.S., ritenuto che sia utilizzabile ai fini delle contestazioni il verbale delle dichiarazioni rese dal ….. al difensore di D.S. ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p. in quanto il divieto di richiedere “notizie sulle domande formulate o sulle risposte date” previsto dall’art. 391-bis comma 4 c.p.p. non può che essere inteso se non come posto a tutela della segretezza di atti di indagine non ancora conoscibili dalla difesa, con la conseguenza che lo stesso non è applicabile nella fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari; qualsiasi altra interpretazione differente comporterebbe una illogica limitazione della facoltà della parte procedente, pubblica o privata, di porre domande sui fatti di interesse per il solo fatto di essere stata preceduta temporalmente nell’escussione della persona informata sui fatti; nessuna violazione del principio del contraddittorio, del resto, può realizzarsi prima dell’inizio dell’intervento di un giudice nel procedimento; ritenuto che tale interpretazione trovi conforto nell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI n. 10776/2009) con riferimento alla corrispondente previsione di cui all’art. 362 comma 1 c.p.p., secondo la quale “la previsione contenuta nella seconda parte dell’art. 362 c.p.p. mira a impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini preliminari, ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine (nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull’attendibilità dell’alibi fornito dall’imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentiti dal difensore ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p.); ritenuto che siano parimenti utilizzabili ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p. le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero dal teste, in quanto premesso che in generale “non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità per omessa previsione di legge la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso” (Cass. Sez. I n. 13610/2012), il legislatore ha previsto espressamente i casi in cui la fonoregistrazione è prevista a pena di nullità, limitandola a ipotesi particolari – che non rilevano in questa sede – con scelta conforme al principio costituzionale di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”; PQM dichiara utilizzabili ai fini delle contestazioni le dichiarazioni rese dal teste al Pubblico Ministero e al difensore dell’imputato D.S.”.

di Massimiliano Baroni e Stefano Termanini

Sull’argomento si è scritto così tanto che pare qui sufficiente (oltre che obbligato, per ragioni di brevità) trattarne solo sommariamente.

I fatti sono noti: a seguito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, disposto dal G.U.P. di Cuneo nell’ambito di un procedimento che vedeva imputati numerosi soggetti (tra cui il Sig. Ivo Taricco) per frodi multimilionarie in materia di IVA, la Corte di Lussemburgo pubblicava, nel settembre del 2015, la decisione della causa C-105/14, con effetti – almeno potenzialmente – dirompenti. In particolare, secondo quanto emergeva dalla decisione in parola, la Corte europea prescriveva al giudice di merito italiano che, al ricorrere di determinati presupposti (stabiliti, in maniera invero non eccelsa, dalla stessa sentenza), venisse disapplicata la normativa nazionale sulla decorrenza dei termini prescrizionali, ex art. 160 e 161 C.P.P.. Solo così, infatti, si sarebbe potuto garantire il rispetto del diritto dell’UE, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione adottando misure effettive, che possano quindi dirsi anche dissuasive. Le conseguenze di simile decisione erano chiare, per quanto clamorose: il giudice nazionale avrebbe avuto l’onere di scongiurare un possibile, se non addirittura probabile, esito prescrizionale dei processi che vedevano imputazioni per frodi in materia di IVA (o, più correttamente, in materia di reati fiscali), così sostanzialmente “ignorando” la disciplina italiana sulla prescrizione.

Le reazioni, come comprensibile, non si sono fatte attendere: a fronte di un primo – rimasto isolato – caso, in cui la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha disapplicato la normativa italiana incriminata, si sono succedute in breve tempo tre differenti ordinanze che, sollevando una questione di legittimità costituzionale, hanno portato il caso all’attenzione del Giudice delle leggi. Per la prima volta nella storia costituzionale si adombrava la concreta possibilità di un utilizzo, da parte di una corte nazionale, dell’arma dei “controlimiti”. I Giudici di Piazza del Quirinale, in poche parole, erano chiamati ad una pronuncia che ben avrebbe potuto costituire “una svolta per il diritto penale europeo” e che comunque già si mostrava, indipendentemente dalla futura soluzione del caso, come il “crocevia dei rapporti tra diritto dell’UE e diritto penale”. Nota è la decisione della Consulta: con l’ordinanza n. 24/2017 la questione è tornata davanti alla Corte di Lussemburgo, affinché fosse questa a chiarire se, quando ed a quali condizioni i principi espressi nella c.d. Taricco I avessero dovuto trovare applicazione nell’ordinamento interno. In particolare, come ampiamente ed efficacemente scritto da più parti, la Consulta ha scelto di “condurre per mano” la Corte di Lussemburgo, nella speranza- col senno di poi, illuminata – che i giudici europei cogliessero l’occasione per disinnescare il pericoloso meccanismo azionatosi con il precedente del 2015.

I fatti hanno dato ragione alla Corte nostrana.

Con la decisione datata 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha operato un sostanziale revirement di quanto affermato in precedenza, cogliendo – quindi – l’assist offertole. In particolare, la decisione della CGUE appare nettamente suddivisibile in due parti (la cui compresenza, a ben vedere, appare necessaria e strumentale a qualificare la decisione stessa come un distinguishing e non, invece, come un – più problematico, almeno per una corte di civil law – overruling). La prima parte di sentenza è essenzialmente votata a ribadire il concetto espresso nella c.d. Taricco I: “È compito degli Stati membri garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione (…). Gli Stati membri, pena la violazione degli obblighi loro imposti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, devono quindi assicurarsi che, nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in materia di IVA, siano adottate sanzioni penali dotate di carattere effettivo e dissuasivo (…). Deve pertanto ritenersi che gli Stati membri violino gli obblighi loro imposti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE qualora le sanzioni penali adottate per reprimere le frodi gravi in materia di IVA non consentano di garantire efficacemente la riscossione integrale di detta imposta.”.

In quella che, invece, è a pieno titolo qualificabile come la “seconda parte” del provvedimento, la CGUE si confronta con due dei tre quesiti che erano stati sottoposti alla sua attenzione dalla Corte costituzionale (e quindi, segnatamente, con il principio di legalità in materia penale, declinato nelle due forme della necessaria determinatezza e della irretroattività della legge penale), concludendo, in buona sostanza, che: a) il principio di cui alla sentenza C-105/14 non può trovare applicazione per i fatti commessi anteriormente alla data di emissione della stessa; b) lo Stato italiano era al tempo libero, a maggio ragione non essendovi un preciso obbligo di uniformazione europea in tal senso, di attribuire alle norme sulla prescrizione natura sostanziale e non processuale. Con il risultato che, non mancando comunque di sottolineare l’appartenenza del principio di legalità al diritto comune europeo (ed anzi, spingendosi ad una timida formulazione di un principio di legalità comunitario), la CGUE può apportare un “correttivo” al “principio Taricco”: tale principio non troverebbe applicazione quando “comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”. Rimane assorbita, come era grandemente auspicabile, la terza questione, vale a dire quella relativa ai controlimiti.

Come prima accennato, il tema riveste – nel diritto penale generale, ma non solo – un’importanza di livello tale che si imporrebbe ben altro tipo di approfondimento. Complice il poco spazio qui a disposizione, quindi, sembra più opportuno andare oltre le singole – molteplici – criticità emerse in sede endoprocedimentale.

Vale la pena chiedersi, innanzitutto, se la CGUE abbia scelto – per intervenire sul tema della prescrizione all’italiana, che ormai da tempo suscita nei palazzi europei un certo malcontento – uno strumento adeguato. Pare a chi scrive, infatti, che la sede naturale per esprimere tale malcontento avrebbe dovuto essere quella degli artt. 258 e 259 TFUE, volti a sanzionare gli Stati membri per l’inosservanza della violazione degli obblighi imposti dal diritto europeo. In tal senso, la scelta di un intervento giurisprudenziale altro non sarebbe se non l’ulteriore – ennesima – manifestazione delle crescenti difficoltà del processo di integrazione europea, sottoposto ad impulsi disgregativi tali che tentativi di armonizzazione e riavvicinamento delle legislazioni paiono ormai insufficienti. Potrebbe replicarsi che un intervento tanto netto da parte della Corte vada letto come l’estremo tentativo di fornire una soluzione al problema, nonostante l’inerzia legislativa italiana: un assunto, per certi versi, pienamente condivisibile (tra i temi per le cui riforme è nota l’allergia del nostro Legislatore, certamente vi rientra l’istituto della prescrizione), ma che – si crede – porta ad un ulteriore, e più profondo, interrogativo.

É indubbio che la storia continentale degli ultimi anni sia stata (sia ancora) caratterizzata da una crescente rilevanza – nelle vicende globali – della sfera economico-finanziaria. L’andamento macroeconomico ha fortemente influenzato le dinamiche politico-sociali a livello internazionale. É dunque lecito chiedersi, per quanto qui maggiormente interessa, fino a che punto il peso dell’economia possa gravare sulle garanzie individuali.

In altre parole: il perseguimento di particolari interessi finanziari (nella specie, l’interesse alla riscossione dell’IVA) consente una compressione di quella tutela – sino ad ora – riconosciuta ai diritti della persona? Un interrogativo che, a ben vedere, si appalesa come ancor più pregnante dove si tratti di deroghe aventi una genesi esterna all’ordinamento su cui esplicherebbero i propri effetti (come, appunto, nel caso di specie, in cui le garanzie fatte proprie dall’ordinamento italiano sarebbero state limitate per perseguire un interesse dell’Unione).

Il tema è ictu oculi molto complesso, e un’adeguata trattazione rischierebbe di portare con sé, evidentemente, anche giudizi d’opinione.

La lettura preferibile è dunque in chiave di bilanciamento tra valori. Come ben si è fatto notare in sede giurisprudenziale ed interpretativa, il principio espresso dalla sentenza Taricco rischia innanzitutto di far pagare al singolo soggetto responsabilità invece addebitabili unicamente al “sistema” (tra cui, in primis, l’inerzia legislativa di cui sopra). Nondimeno, la CGUE sembra dimenticare il secondo, e ugualmente rilevante, aspetto della prescrizione, che assolve non solo al “tempo dell’oblio” ma anche a conciliare i tempi della giustizia (italiana?) con i tempi processuali, favorendone il contenimento e la riduzione. Evidente, in questo caso, il contrasto tra un’eventuale disapplicazione delle norme sulla prescrizione, che comporterebbe un ulteriore dilungarsi di determinati processi, e – dall’altro lato – le sanzioni periodicamente inflitte all’Italia per la violazione del principio di ragionevole durata del giudizio. Ancora, il principio fatto proprio dalla CGUE pare attribuire all’istituto della sanzione penale quasi una funzionalizzazione a scopo tributario, certo estranea a quel finalismo rieducativo della pena più volte ribadito della giurisprudenza costituzionale (e non solo). Da ultimo, poi, deve tenersi ben presente che tali pretese andrebbero ad influire su un’area del diritto – appunto, quella penale – particolarmente delicata. Difficile stabilire il confine, in proposito, tra le “limitazioni di sovranità” di cui alla nota clausola costituzionale e eventuali “cessioni di sovranità”: chiaro è che l’identità di uno Stato sia costituita – in maniera determinante – dalle scelte nazionali in materia di politica criminale e, più in generale, di diritto penale. Non a caso tale sfera di regole, norme e disposizioni è stata definita come “il diritto d’impronta più spiccatamente statuale, nel quale si esprimono le fondamentali scelte di valore costituenti il nocciolo duro dell’identità nazionale”. Ben si comprende, quindi, il grado di difficoltà del compito di cui ha scelto di farsi carico la CGUE, obbligata ad interfacciarsi (fino a rischiare di scontrarsi) con uno Stato avente una tradizione costituzionalistica particolarmente felice, oltre che solida (carattere, questo, cui l’Italia, come la Germania, non ha mai inteso rinunciare).

Ovviamente alle – numerose – fonti di criticità sopra menzionate si potrebbe soprassedere, se solo si valutassero come prevalenti gli interessi – in questo caso dell’Unione, ma il discorso è di più ampia portata – economico-finanziari (e tributari).

E proprio questo, a bene vedere, sembra essere il nocciolo della chiave di lettura cui sopra si accennava.

La sentenza Taricco ha il merito, se così può dirsi, di aver sollevato il velo sul trionfo del diritto giurisprudenziale applicato e, soprattutto, sul crescente protagonismo dell’Unione e dei suoi principi finanziari, in una visione pressoché negletta del diritto penale basato sulla persona del reo, la cui posizione risulta essere sempre più marginale. L’operazione di bilanciamento tra interessi e valori costituzionali, che sempre viene in considerazione quando trattasi della difesa (e dell’interpretazione) della Carta fondamentale, si gioca qui tra interessi finanziari e garanzie individuali. Tra gli esiti dell’attività ermeneutica ed interpretativa fondata sul personalismo e – dall’altra parte – gli interessi e le esigenze dei grandi soggetti economici che, a poco a poco, stanno ridisegnando il mondo.

Rimane da appurare, quindi, fino a che punto il perseguimento di tali interessi possa spingersi, anche (eventualmente) a discapito di quelle affermazioni (valoriali e di libertà in genere) dal cui consolidarsi sono nate le c.d. “clausole di eternità”, che identificano i principi fondamentali recepiti nella Carta. Quelle stesse affermazioni, insomma, che altro non sono se non il precipitato dei poteri costituenti e, al contempo, la grande conquista dell’ “età dei diritti”.

Infine, un’ultima osservazione. Con la sent. n. 115/2018 la Consulta, come largamente prevedibile, ha statuito che la c.d. “regola Taricco” non potrà trovare applicazione nel nostro ordinamento. Lecito quindi ritenere chiusa la partita? Forse. Ci si può infatti chiedere, sin d’ora, quali potranno essere i riflessi pratici della vicenda, giunta all’ultimo atto. In particolare, le strade sembrano essere essenzialmente due: o la CGUE accetterà di “accontentarsi” dell’aumento dei termini prescrizionali previsto con la L. n. 148 del 2011 (ritenendo, quindi, lo Stato già adempiente alla nuova Direttiva), o non potrà che porsi nuovamente il problema, se non dell’azionabilità dei controlimiti, quantomeno della natura dell’istituto della prescrizione.

Pare, comunque, che un intervento chiarificatore di genesi legislativa (ammesso, ovviamente, che non vi provveda la migliore giurisprudenza) sia ormai imprescindibile.

*Il presente articolo è un estratto, riadattato a quattro mani, di un più ampio contributo a firma singola, consultabile online su forumcostituzionale.it 

di Andrea Stefani

Mi spetta un compito scomodo, per mille ragioni che non serve vi dica e che faranno sì che la voce si possa spezzare  di quando in quando .. mi perdonerete, poiché siamo, prima di tutto,  una comunità di amici; un compito scomodo    al quale però non avrei mai potuto rinunciare; i miei debiti nei confronti di Vittorio sono davvero troppi per non continuare a saldarli  oggi.

E però è  difficile prendere la parola  per ricordare un gigante, anche perché inevitabilmente costringe a ripensare alla propria misura  rispetto alla sua.

Ma anche questa può essere un’operazione salutare che immagino molti di noi,  non soltanto i suoi allievi, hanno compiuto in questi giorni tristi: misurare sé stessi sulla misura di un grande.

Le mille testimonianze di affetto e di stima, giunte da tutta Italia, sono la prova della sua grandezza, per chi ne avesse ancora necessità.

E’  ancora più difficile parlare di  lui perché Vittorio mal sopportava le commemorazioni, come Silvia ha già ricordato, dato che le vedeva, forse a ragione,  come  un pretesto  per parlar di sé.

Spero di  evitare la trappola,  anche solo per il timore,  vero ancor oggi, di una  sua reazione.

Non intendo nemmeno portarvi un mio ricordo personale di Vittorio, intanto perché credo che altri, che   hanno trascorso più tempo con lui, penso a Giovanni e a Verena per non parlare ovviamente di Umberto, sarebbero più legittimati a farlo;   ma soprattutto perché credo che ognuno di voi porti con sé  un proprio ricordo personale, forte, di un’esperienza condivisa con Vittorio.

E’ questo, ovviamente, uno dei tratti  caratteristici dei grandi, quello di lasciare un segno indelebile nelle persone con cui vengono in contatto.

Non mi sento però di  garantire che si tratti, per ognuno di voi, soltanto di ricordi dolci… perché Vittorio non perdonava nulla a sé stesso, quando indossava la toga  o quando ne faceva valere il senso  profondo nelle battaglie politiche all’interno dell’Unione, e certamente perdonava poco agli altri,  quando intravedeva rinunce nell’espressione del  ruolo di difensore, prima di tutto di difensore della legalità del processo.

Di fronte a quelle che considerava timidezze o piccolezze nell’affrontare, in aula e fuori dell’aula, il ruolo di avvocato   così come  quello di rappresentante dei penalisti, reagiva con vigore, a volte con furore… molti di noi sono rimasti vittime di quell’intransigenza, prima o dopo.

Ma una cosa di lui credo di avere capito nel corso degli anni…  e cioè che chi non ha mai subito le sue ire non se ne deve far  vanto, perché Vittorio se la prendeva prima di tutto con le persone che stimava e che aveva a cuore, alle quali davvero non perdonava nulla.

Se non avete mai subito un suo rimbrotto, ironico o feroce, o siete troppo giovani per averlo conosciuto oppure non lo avete mai colpito.

So di non far torto a molti dicendo questo, perché Vittorio, da vero appassionato della vita, si interessava a tutti i colleghi che incontrava e alle loro vicende professionali e quindi immagino che pochi tra noi siano sfuggiti a un suo richiamo.

Credo anche   che ognuna di quelle discussioni e di quei rimbrotti sia stata,  per molti di noi, un’occasione di crescita professionale e di confronto prezioso con i  propri  limiti.

Con  il suo esempio ed attraverso il  confronto e a volte  lo scontro con lui, sono infatti cresciute a Modena intere generazioni di avvocati,  che  anche grazie a lui hanno  avvicinato il proprio limite (nella misura connaturata a ciascuno)  di consapevolezza del proprio ruolo nel processo, di autonomia e di indipendenza, da tutto,  prima di tutto dai clienti, di attenzione nella preparazione della difesa, di rispetto della deontologia del penalista, di maturazione tecnica ed infine di fantasia e persino di capacità d’improvvisazione.

Come ha scritto Roberto Ghini, Vittorio ha tentato di insegnare, a chi lo ha conosciuto, a non lasciare mai nulla di intentato nella difesa.  Ha insegnato ad usare  fantasia e   tecnica,  passione e  razionalità. Come dice ancora Roberto, era “uomo fatto soprattutto di carne e sangue” ma con una visione lucidissima del processo.

Il confronto con quel modello  ci mancherà, d’ora in avanti, nell’esperienza quotidiana e negli incontri casuali,  così come in quelli ricercati, ma quel modello resterà  presente e fecondo in  tutti quelli che lo hanno conosciuto, come termine di confronto e come guida.

Ci mancheranno, ancora, la sua passione e la sua generosità, che continuava a mostrare nella professione ed anche nell’impegno politico e culturale a favore della sua Camera Penale.

Resteranno invece e continueranno a germogliare i frutti di quell’entusiasmo generoso.

Mi piace pensare che a questo tipo di patrimonio intellettuale, condiviso e quasi collettivo,  facesse riferimento Guido quando nel suo  saluto (straordinario, lasciatemelo dire) in occasione del nostro Ventennale, ha parlato del valore profondo della tradizione dell’avvocatura che è effetto del tramandare i saperi più nobili  ed il cui senso è appunto  quello di «consentire paragoni».

Perché, come dice appunto Guido,  «chi ne è privo non conosce altro che il suo presente, che vive nella dimensione dell’assoluto». E perché tradere significa appunto tramandare.

Ed allora è a quell’eredità di idee e di passione civile e professionale che dobbiamo guardare da oggi in avanti se vogliamo davvero porgere un tributo a Vittorio che non sia solo una commemorazione.

Ancora Guido ci  ricordava come oggi nessuno sembra avere  motivazioni per fare qualcosa che sia destinato a durare oltre il proprio tempo.

Ed invece Vittorio proprio questo  ha fatto; e lo ha fatto creando la nostra camera penale, la nostra comunità, che ancora oggi si riunisce – e non sarà l’ultima volta – attorno alla sua figura e ai suoi insegnamenti.

Ci piace pensare che nel solco di quella tradizione enorme che abbiamo celebrato da poco e che va da Perroux ad Ascari, da  Mattioli a Bordone, da Favini a  Ugolini, a Fontana, Vittorio si inserisca a pieno titolo, trovando oggi posto tra i suoi pari,  e che abbia deciso di attendere a farlo per consentirci di festeggiarlo, degnamente,  lo scorso 26 maggio; lo abbiamo fatto tributandogli la presidenza onoraria della camera penale che ha sempre sentito sua,   dopo averla  voluta e creata, e che  oggi, a distanza di vent’anni,  è in grado, grazie all’entusiasmo e alla passione di tanti,  di produrre risultati politici e culturali che speriamo lo rendano fiero.

Infatti, contrariamente a quanto si crede, la camera penale non è unicamente un’associazione di avvocati.

La camera penale che Vittorio e, con lui, i soci-fondatori ci hanno tramandato è anche una comunità  di colleghi e spesso di amici, che, con passione e spirito di servizio, combatte per difendere la nostra cultura di minoranza. Quella  cultura di minoranza che tanto gli era cara e che incarnava la sua, ora la nostra, idea di libertà.

La libertà di resistere, il diritto di essere impopolari, il diritto di schierarsi in difesa delle proprie convinzioni per il semplice fatto che esse sono tue.

Questo credo fosse, prima di tutto, Vittorio Rossi, un uomo libero.

Vogliamo pensare che se ne sia andato convinto di avere ben seminato e con l’intima speranza  che la Camera Penale, la sua creatura, sia ora in grado di reggersi in piedi e di muovere i suoi passi incerti  senza più la sua guida, così attenta e spesso puntigliosa,  come è giusto che sia nel  governo di  un padre nobile.

Ci conforta in questa speranza la lettera manoscritta, con cui davvero chiudo, che Vittorio ha voluto mandare a Guido dopo la festa del nostro ventennale.

29.V.2018

Caro Guido,

                     caro Presidente! Sono ancora emozionato per l’affetto e la generosità con la quale avete voluto ricordare il mio Maestro e di riflesso anche me che fui plasmato dalla sua scuola.

 Dovrei ringraziare tutta la Camera Penale di Modena ed il Direttivo che ha saputo organizzare un così rilevante momento formativo di un’associazione che è cresciuta e si è fatta valere nel nome di una professione che non abbandona il campo.

 Offendono spesso la nostra toga che è nera perché nessuno possa mai macchiarla né con la parola né con l’inchiostro.

 Molte cose ancora restano da fare, molti attacchi dovremo rintuzzare ma gli Avvocati ci saranno anche domani e sempre quale presidio alla libertà individuale che solo quando è assente si comprende quanto valga. 

 Basta così e ti abbraccio con tutto il Direttivo e con tutti i soci di questa nostra associazione alla quale auguriamo insieme “lunga vita”.

 

Grazie, Vostro

Vittorio Rossi

Grazie a te, Maestro.

Ventennale della Camera Penale di Modena

Convegno dal titolo “L’Avvocato di domani” che si è tenuto a Villa Cesi nel corso della mattina del 26 maggio e a cui hanno partecipato gli Avvocati Renato Borzone e Emanuele Fragasso Jr.
Ha partecipato l’Avv. Beniamino Migliucci, Presidente UCPI.

Abbiamo presentato il volume “Carl’Alberto Perroux e la Scuola Modenese”. E’ intervenuto il Prof. Carmelo Elio Tavilla, Ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

A seguire, nel corso del pranzo, è stata conferita la Presidenza onoraria della Associazione all’Avv. Vittorio Rossi, primo presidente e socio fondatore.

Di seguito, il link alla pagina ufficiale con tutte le foto dell’evento.

(foto avv. F. Cavazzuti)

Tutte le foto del Ventennale

Sabato 26 maggio p.v. ricorrerà il ventennale della fondazione della nostra Camera Penale.

Per l’occasione il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare un convegno dal titolo “L’Avvocato di domani” che si terrà a Villa Cesi nel corso della mattina del 26 maggio e a cui parteciperanno gli Avvocati Renato Borzone e Emanuele Fragasso Jr.
E’ stato invitato anche l’Avv. Beniamino Migliucci, Presidente UCPI.

In quella occasione verrà altresì presentato il volume “Carl’Alberto Perroux e la Scuola Modenese”, realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Interverrà il Prof. Carmelo Elio Tavilla, Ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

A seguire – anche grazie contributo di BPER Banca – i soci sono invitati ad un pranzo a partecipazione gratuita.

Di seguito, la locandina dell’evento.

Seminario di formazione “Criminalità organizzata e terrorismo”, a Modena un seminario con il Generale Mori.

Ringraziamo

il Generale Mario Mori
il Colonnello Giuseppe De Donno
l’Avv. Giulia Merlo

(foto avv. F. Cavazzuti)

La Camera Penale sui media.
Di seguito, l’articolo pubblicato oggi da Il resto del Carlino sull’evento di formazione dal titolo “Criminalità organizzata e terrorismo: tra prevenzione, repressione e diritti di libertà”, organizzato domani dalle ore 9 alle ore 12 presso la Camera di Commercio di Modena, nel quale interverranno il Generale Mario Mori, il Colonnello Giuseppe De Donno, intervistati dall’Avvocato Giulia Merlo, giornalista de Il Dubbio.