GIOVEDì 1 LUGLIO 2021 ORE 15.30
GESTIOLEX WEBINAR


SALUTI

Avv. Roberto Ricco
Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

Avv. Roberto Mariani
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

INTRODUCE E MODERA

Avv. Graziano Martino
Consigliere della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

partecipano

Prof. Nicolò Zanon
Giudice della Corte Costituzionale
Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano

Prof. Paolo Ferrua
Professore emerito di diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Torino

Prof. Renzo Orlandi
Professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Bologna

L’evento è stato accreditato dall’Unione delle Camere Penali Italiane. Sono stati riconosciuti 2 crediti formativi.
La partecipazione gratuita all’evento fad in diretta streaming è possibile dalla piattaforma www.gestiolex.it previa registrazione di un proprio account da: https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register (al più tardi, entro un’ora dall’evento per motivi tecnici). Si avverte che i crediti formativi saranno riconosciuti a coloro i quali parteciperanno ad almeno l’80% della durata dell’intero evento.

LOCANDINA [PDF]

di Simone Bonfante*

Negli ultimi quattro anni diversi giudici di merito sono stati chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità della responsabilità delle persone giuridiche ex D.lgs 231/01 con l’istituto della probation di cui all’art. 168 bis c.p..
Dato questo che conferma la sempre più diffusa applicazione, nelle nostre aule di giustizia, di tale peculiare procedimento speciale inserito nel Libro VI del codice di procedura penale dalla L. n. 67/2014.

È bene tuttavia mettere in chiaro come la sospensione del processo con messa alla prova, si distingua, rispetto agli altri riti alternativi, per una caratteristica fondamentale: l’attiva collaborazione dell’imputato ai fini della positiva definizione del processo a suo carico. Collaborazione a cui pertanto conseguirebbe, nell’ottica del legislatore, la risocializzazione del reo. Non è un caso infatti che, ai sensi dell’art. 464 septies c.p.p., il giudice possa dichiarare estinto il reato solamente alla luce del “comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni”.

Ed è proprio tale finalità dell’istituto che ha suscitato parecchie perplessità, soprattutto in giurisprudenza, in ordine alla sua effettiva compatibilità con il procedimento volto ad accertare la responsabilità degli enti ex D.lgs 231/01.
Il Tribunale di Milano, infatti, con ordinanza emessa il 27 marzo 2017, ha escluso la messa alla prova dell’ente proprio sulla base, fra l’altro, del rilievo che la stessa si manifesti “…dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”. Lo stesso giudice ha menzionato a conforto della propria decisione anche l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui: “l’istituito persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene «infranta» la sequenza cognizione-esecuzione della pena in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto”. (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli).

Più di recente invece il G.I.P. di Bologna, pur mostrandosi in parte in disaccordo con le motivazioni addotte dal collega meneghino, ha ritenuto inammissibile l’istanza di sospensione del processo avanzata da una società sulla base dell’importanza che rivesterebbe, nell’economia dell’istituto di cui all’art. 168 bis c.p., l’affidamento ai servizi sociali (ordinanza 10.12.2020, Dott. Alberto Gamberini).

Affidamento cui consegue, sempre nell’ottica di rieducazione e reinserimento, lo svolgimento di attività socialmente utili da parte dell’imputato.

Ebbene, muovendo da tali premesse, il giudice felsineo ha ritenuto del tutto incompatibile con la probation la natura “spersonalizzata” della società (nel caso di specie in particolare in cui gli apicali erano nelle more del processo stati sostituiti). Si è affermato in sostanza che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei dipendenti, implicherebbe una divergenza tra il soggetto da risocializzare e quello a cui è addebitabile il fatto. Tale attività, si è detto, non rappresenterebbe altro che una forma di risarcimento nei confronti della collettività da parte dell’ente, con evidente frustrazione delle finalità sottese all’introduzione dell’istituto di cui all’art. 168 bis c.p.

Di diverso avviso invece il G.I.P. presso il Tribunale di Modena che, con ordinanza dell’11 dicembre 2019, senza entrare nel merito della compatibilità dell’istituto con la responsabilità ex D.lgs 231/01, ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova di un ente tratto a giudizio per frode in commercio.
In particolare il giudice ha valutato favorevolmente il programma trattamentale predisposto dall’UEPE che prevedeva, tra l’altro, lo svolgimento di 60 giorni di lavori di pubblica utilità.
Ora, è evidente come, aldilà della mancanza di una espressa previsione normativa che estenda l’applicabilità alle persone giuridiche della sospensione del processo con messa alla prova (argomento non certo secondario quanto meno de iure condito), ad avviso di chi scrive è assai arduo sostenere che vi sia perfetta incompatibilità di tale istituto, ai sensi dell’art. 35 D.lgs 231/01, con la responsabilità degli enti.

Se è pur vero che il c.d. “sistema 231” già prevede al suo interno numerosi meccanismi premiali (si pensi ad esempio alle attenuanti ricollegabili, ex art. 12, D.lgs 231/01, all’avvenuto risarcimento del danno prima del dibattimento o all’adozione del MOG ex post) è altrettanto vero che il principale limite pare rappresentato dal comma II dell’art. 168 bis c.p., che prevede lo “svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale”.
I lavori di pubblica utilità infatti costituiscono innegabilmente il tratto distintivo della probation, rimarcandone quella finalità rieducativa che, ai sensi dell’art. 27 Cost., è strettamente legata alla natura personale della responsabilità penale.
Sotto questo profilo pertanto, ad avviso di chi scrive, coglie nel segno la citata ordinanza del G.I.P. di Bologna nel sottolineare che: “se il lavoro di pubblica utilità viene a costituire un mero <<costo>> per la società, in quanto viene prestato dai dipendenti della stessa, viene completamente meno la finalità dell’istituto, che non può risolversi in un mero risarcimento a favore della comunità”.
Vero è, come autorevolmente è stato affermato in dottrina (F. Centorame, Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto alla probation dell’imputato-persona giuridica, in L. Luparia-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), Roma, 2018, p. 200) che il processo agli enti, per i numerosi profili di carattere riparativo che presenta, avrebbe una natura “intimamente rieducativa”, ma si tratterebbe comunque di una forma di rieducazione diversa da quella strictu sensu intesa che presuppone, come destinatario, una persona fisica.

Non a caso uno dei principali argomenti di dibattito tra i primi commentatori del D.Lgs 231/01 era rappresentato proprio dalla incompatibilità della finalità rieducativa della pena con l’asserita natura penale della responsabilità dell’ente.
Ciò non toglie che, de iure condendo, anche a fini deflattivi, sarebbe senza dubbio opportuno introdurre un istituto affine a quello previsto dall’art. 168 bis c.p. che contempli una “prova” del tutto compatibile con le caratteristiche e le finalità del sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. 231/01.

* membro dell’Osservatorio D.lgs 231/01 della Camere Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

PRIMO INCONTRO: 30 APRILE 2021, ORE 16 “IL D.LGS 231/01: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E ORGANISMO DI  VIGILANZA”

SALUTI

DOTT. ANDREA BOSI

Assessore alla legalità del Comune di Modena

AVV.  ROBERTO RICCO

Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

CON

AVV. PROF. GIULIO GARUTI

Responsabile dell’Osservatorio D.lgs 231/01 dell’U.C.P.I.

AVV. VITTORE D’ACQUARONE

Responsabile dell’Osservatorio D.lgs 231/01 dell’U.C.P.I.

SECONDO INCONTRO: 7 MAGGIO 2021, ORE 16 “QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE E APPALTI. CRITERI DI SCELTA, VERIFICHE E TUTELE”

CON

AVV. LUCA MAZZEI

Avvocato. Socio della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

DOTT. VINCENZO FERRARI

C.F.O. di A.C.R. di Albertino Reggiani S.p.A.

DOTT. STEFANO LUGLI

Dottore Commercialista e Revisore Legale

TERZO INCONTRO: 14 MAGGIO 2021, ORE 16: “RICIGLAGGIO E REATI TRIBUTARI. LE NOVITA’ PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI”

CON

AVV. LUCA PASTORELLI

Avvocato. Socio della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

ING. ANDREA BOZZOLI

Amministratore Delegato di HPE COXA

DOTT. FEDERICO BACCHIEGA

Dottore Commercialista e Revisore Legale

QUARTO INCONTRO: 28 MAGGIO 2021, ORE 16: “L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI”

CON

AVV. UMBERTO ROSSI

Avvocato. Socio della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

AVV. MARCO GARAVOGLIA

Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario

DOTT. CIRO SANTORIELLO

Magistrato – Procura della Repubblica di Torino

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Per gli avvocati: gli eventi sono stati accreditati dall’Unione delle Camere Penali Italiane. sono stati riconosciuti 2 crediti formativi per ciascun evento.

E‘ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

La partecipazione all’evento FAD in diretta streaming è possibile dalla piattaforma www.gestiolex.it previa registrazione di un proprio account da:

https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register (al più tardi, entro un’ora dall’evento per motivi tecnici).

Si avverte che i crediti formativi saranno riconosciuti a coloro i quali parteciperanno ad almeno l’80% della durata dell’intero evento.


È inoltre possibile assistere all’evento fad, ma senza riconoscimento di crediti, dalla pagina YouTube della Camera Penale di Modena.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio ed il contributo del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto regionale “Legalità e territorio 2020” coordinato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambitodella L.R. “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” del 28 ottobre 2016 n. 18 s/mi

LOCANDINA [PDF]

LUNEDÌ 27 APRILE 2020, ORE 17
ZOOM WEBINAR

INTRODUCE
Avv. Andrea Stefani
Responsabile dell’Osservatorio sulla legalità delle decisioni giudiziali
della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

MODERA
Avv. Prof. Giulio Garuti
Ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università di Modena e Reggio Emilia

PARTECIPANO
Avv. Prof. Filippo Sgubbi
Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bologna

Dott. Alberto Giannone
Giudice presso il Tribunale di Asti

Avv. Guido Sola
Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux


Nel corso del seminario sarà presentato il saggio
“Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa” (Filippo Sgubbi, Il Mulino, 2019)

L’evento è in corso di accreditamento presso il COA di Modena.
Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’indirizzo e-mail info@camerapenaledimodena.it, cui seguirà l’invio del link da cui seguire l’evento

LOCANDINA (PDF)

Vi aspettiamo venerdì 31 maggio presso il Dipartimento di Giurisprudenza al convegno, patrocinato dalla Camera Penale, in tema di procreazione assistita. Porterà i saluti della nostra associazione il vicepresidente Nicoletta Cavani.

Seminario “responsabilità colposa in ambito sanitario.
Problemi applicativi del nuovo art. 590-sexies c.p. dopo la legge Gelli-Bianco”
 
Ringraziamo i nostri prestigiosi ospiti per i loro interventi.
 
Prof. MASSIMO DONINI
Ordinario di diritto penale nell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Dott. CARLO BRUSCO
Già Presidente della IV sezione penale della Corte di Cassazione
Dott. SABINO PELOSI
Direttore della struttura complessa di medicina legale e gestione del rischio dell’Ausl di Modena

RESPONSABILITA’ COLPOSA IN AMBITO SANITARIO
PROBLEMI APPLICATIVI DEL NUOVO ART. 590-SEXIES C.P. DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO

Venerdì, 15 febbraio 2019 – ore 15.00
Camera di Commercio di Modena – Via Ganaceto, 134 Modena

Introduce
Avv. NICOLA TERMANINI
Responsabile della Scuola di formazione territoriale della Camera Penale di Modena

Modera
Prof. MASSIMO DONINI
Ordinario di diritto penale nell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Intervengono
Dott. CARLO BRUSCO
Già Presidente della IV sezione penale della Corte di Cassazione

Dott. SABINO PELOSI
Direttore della struttura complessa di medicina legale e gestione del rischio dell’Ausl di Modena

La partecipazione totale al convegno darà diritto a n. 3 crediti formativi, ai sensi del Regolamento per la formazione continua degli Avvocati.
Per motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione dal sito dell’Ordine Forense www.ordineavvocatimodena.it – cliccare su “Riconosco”.
Si avverte che non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, pur apponendo la propria firma all’ingresso, si assentino dal locale ove si svolge l’evento formativo per un periodo superiore a minuti 30.

 

Scarica la locandina (PDF)