Sabato 26 maggio p.v. ricorrerà il ventennale della fondazione della nostra Camera Penale.

Per l’occasione il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare un convegno dal titolo “L’Avvocato di domani” che si terrà a Villa Cesi nel corso della mattina del 26 maggio e a cui parteciperanno gli Avvocati Renato Borzone e Emanuele Fragasso Jr.
E’ stato invitato anche l’Avv. Beniamino Migliucci, Presidente UCPI.

In quella occasione verrà altresì presentato il volume “Carl’Alberto Perroux e la Scuola Modenese”, realizzato con il Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Interverrà il Prof. Carmelo Elio Tavilla, Ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

A seguire – anche grazie contributo di BPER Banca – i soci sono invitati ad un pranzo a partecipazione gratuita.

Di seguito, la locandina dell’evento.

Venerdì, 16 marzo 2018 – ore 9.00 – 12.00
Camera di Commercio di Modena – Via Ganaceto, 134 Modena

Nel corso del seminario sarà proiettato il docufilm di Ambrogio Crespi: “Generale Mori. Un’Italia a testa alta”

Introduzione e saluti
Avv. Daniela Dondi
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena
Avv. Guido Sola
Presidente della Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

Modera
Avv. Giulia Merlo
Giornalista professionista presso “Il Dubbio”

Intervengono
Gen. Mario Mori
Già Capo dei Servizi Segreti e Comandante del R.O.S. Carabinieri
Col. Giuseppe De Donno
Già Ufficiale del R.O.S. Carabinieri

La partecipazione totale al convegno darà diritto a n. 3 crediti formativi in etica, ai sensi del Regolamento per la formazione continua degli Avvocati. Per motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione dal sito dell’Ordine Forense www.ordineavvocatimodena.it – cliccare su “Riconosco”. Si avverte che non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, pur apponendo la propria firma all’ingresso, si assentino dal locale ove si svolge l’evento formativo per un periodo superiore a minuti 30.

Il 2 Febbraio p.v., dalle ore 15 alle ore 18 presso la Camera di Commercio di Modena, la Camera Penale ha organizzato un seminario con ospiti di attualità e sicuro interesse: la giornalista Annalisa Chirico, penna de “Il Foglio”, autrice del libro “Fino a prova contraria – Tra gogna e impunità, l’Italia della giustizia sommaria”, di cui si parlerà; il Procuratore della Repubblica, Dr.ssa Lucia Musti e il Prof. Avv. Giulio Garuti.

Nell’occasione, visto il tema e la presenza congiunta di esponenti della Procura della Repubblica e dell’Avvocatura, modererà le relazioni ed il successivo confronto Ettore Tazzioli, Direttore di TRC.

Il tema, tratto dal titolo del libro di Annalisa Chirico, pubblicato nel 2018 da Marsilio Editori, ha risvolti giudiziari, politici e sociali. L’autrice ha affrontato, secondo il proprio punto di vista, le crescenti interazioni tra politica e giustizia, le criticità del sistema di amministrazione della giustizia, il dilagante “populismo penale”, cercando di individuare le ricadute di questa trasformazione sociale sulla libertà dei cittadini e sulla competitività del nostro Paese.

 

a cura di Avv. Stefano Termanini – Avv. Andrea Vandelli

Con il passaggio dal risalente sistema disciplinare al nuovo Codice Deontologico Forense si è progressivamente dato corso alla sentita esigenza di tipizzare i comportamenti che possono integrare forme di responsabilità a carico degli Avvocati e, quindi, comportare l’irrogazione della sanzione disciplinare. La nuova normativa, inizialmente tratteggiata dal Codice del 1997, ha infatti profondamente innovato l’impianto del 1994, con la volontà di conservarne l’assetto fondante rendendolo però, al tempo stesso, maggiormente razionalizzato e moderno. Ciò, concordemente al progressivo slittamento della responsabilità professionale verso un modello – se non esplicitamente improntato – quantomeno orientato alla salvaguardia alle garanzie proprie del giusto processo di matrice accusatoria, rinvenibile nei principi e negli stilemi tipici del Codice di Procedura Penale1.
L’art. 3, L. 247/2012 (che, si noti bene, non a caso riprende un orientamento in precedenza già emerso nella giurisprudenza del C.N.F.)2 prevede infatti che le norme del nuovo Codice Deontologico Forense “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”. Non vi è chi non veda, quindi, come tale previsione risponda all’esigenza di rendere certa, o quantomeno maggiormente chiara, la casistica comportamentale che può, in ottica disciplinare, costituire illecito punibile.
Ciononostante, come di facile comprensione da una seconda lettura della norma citata, permane – ad oggi – un cospicuo spazio di manovra per identificare, caso per caso, comportamenti ulteriori che, rispetto a quelli tipizzati, possono integrare la responsabilità del professionista. Il tutto, nell’evidente consapevolezza dell’impossibilità di poter arrivare ad una completa tipizzazione, stante la “variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare”3. Con la conseguenza, facilmente pronosticabile, di riscontrare problemi interpretativi ogniqualvolta l’organo giudicante disciplinare si trovi dinnanzi a comportamenti non tipizzati, seppur in astratto assoggettabili alla disciplina sanzionatoria del Codice Deontologico. Ne è prova il fatto che diversi Consigli Distrettuali di Disciplina si siano rivolti al C.N.F. al fine di conoscere se e quale sanzione applicare qualora l’illecito commesso dall’incolpato non rientrasse tra quelli espressamente tipizzati.
Una prima e forse già soddisfacente risposta è stata offerta dalla già citata sentenza del C.N.F. n. 137 del 18 settembre 2015 (pres. Mascherin, rel. Picchioni), ove si può leggere come, anche nelle ipotesi di illecito non espressamente previste, esso potrà essere ricostruito sulla base della norma di chiusura di cui all’art. 3, comma 3, L. 247/2012 – che disciplina la tipizzazione della condotta “per quanto possibile” – nonché sulla base dell’art. 17 c. 1 lett. h) del C.D., in cui si prevede che l’Avvocato debba essere “di condotta irreprensibile” (così anche C.N.F., sent. n. 150/2015).
Invero, e per esigenze di completezza ermeneutica, tale pronuncia fa espresso riferimento alla sentenza n. 9057/2005 delle SS.UU., per cui in tema di illeciti disciplinari “deve valere il principio affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione sono validamente affidati a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il Giudice disciplinare opera”. Ben può affermarsi, quindi, che gli stessi concetti diffusi evocati dalle SS.UU. (id est principi, e/o criteri di differente tipo e natura) fanno parte del diritto disciplinare e devono pertanto essere utilizzati per classificare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti dal Codice Deontologico. Vale certamente la pena menzionare, nell’ambito di simili regole di condotta, il disposto di cui all’art. 9 C.D. (non a caso, inserito nell’ambito dei “principi generali”) che – descrivendo il modus vivendi dell’Avvocato, necessariamente improntato ai doveri di probità, dignità e decoro, con particolare attenzione alla salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense – costituisce niente di meno che un precipitato di quella “norma di chiusura” stabilita dal sopra già ampiamente menzionato art. 3 della legge ordinamentale. L’art. 20 C.D., poi, contribuisce ad affermare in via definitiva l’armonia e la compiutezza del sistema, in veste di norma di raccordo con le previsioni specifiche, e tipizzate, della parte speciale del codice stesso4.
A mente di quanto sopra illustrato, insomma, ben si comprende come il sistema dell’illecito deontologico tratteggiato dall’omonimo Codice sia un istituto certamente complesso, strutturato, e fondamentalmente rivolto – quantomeno con lo sguardo e le intenzioni – ad un disegno di completezza: da un lato, la volontà di cercare una maggiore certezza in fatto ed in diritto, mediante condotte tipiche e tipizzate; dall’altro, la coscienza dell’impossibilità di pervenire ad un sistema totalmente esaustivo e, quindi, la necessità di altre, ulteriori, clausole di apertura.
Più recentemente, con la sentenza n. 221 del 26 luglio 2016 (pres. Picchioni, rel. Cerè), il C.N.F. ha compiuto un passo ulteriore, espressamente confermando come il nuovo sistema deontologico sia di tipo “misto”, seppur comunque improntato alla tipicità. Una visione d’insieme, dunque, che sembra in toto aderire alla ricostruzione del “doppio binario” sopra menzionata, capace di consentire la contemporanea sussistenza delle norme cornice (L. 247/2012) e di quelle di dettaglio, in definitiva volte “a circoscrivere il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato”.
Le caratteristiche specifiche di questo sistema “misto” sono state prese in considerazione dalla già citata sentenza n. 137/15 del C.N.F., ove si sottolinea l’inefficienza di un sistema disciplinare che lasciasse impuniti quei comportamenti che – seppur non corretti – risultassero deontologicamente irrilevanti per mancanza di una specifica previsione edittale: “nel nuovo sistema deontologico l’illecito ove non espressamente previsto, rectius tipizzato, dalla fonte regolamentare deve quindi essere ricostruito sulla base sia della legge che del Codice Deontologico”. Laddove a venire in rilievo sono, da un lato, la già citata previsione di cui all’art. 3 L. 247/2012; dall’altro, l’art. 51, comma 1, della medesima Legge, secondo cui “le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta della legge e della deontologia sono sottoposte al giudizio…”, nonché l’art. 17, comma 1, lett. h), che prevede, come noto, l’irreprensibilità della condotta dell’avvocato. Locuzione sufficientemente ampia da ricomprendere una variegata casistica di comportamenti.
Tali, citate norme dovranno poi essere interpretate sistematicamente con quelle specifiche disposizioni di raccordo presenti all’interno del Codice Deontologico, a fondamento dei criteri utili per individuare le condotte deontologicamente rilevanti seppur non oggetto di espressa tipizzazione codicistica. Il riferimento è qui, a titolo esemplificativo, agli artt. 4, 20 e 21 del Codice di autoregolamentazione.
Stante quanto precede, ed ai fini di una lettura sistematica della normativa, pare utile richiamare anche la Relazione Illustrativa del nuovo Codice Deontologico, ove viene chiarito come risponda ai fini di tipizzazione solamente parziale “la inserzione, nell’ambito dei principi generali e precisamente all’art. 9 della norma di chiusura di cui all’art. 3, comma 2, della legge 247/2012; il raccordo che l’art. 20 opera poi con le previsioni specifiche e tipizzate dalla parte speciale del codice… conferisce coerenza e compiutezza al sistema, rispetandone il criterio di fondo oggi ispiratore ma senza, con questo, indulgere ad una casistica esasperata e pur sempre deficitaria rispetto all’universo delle variabili comportamentali, talvolta neppure ipotizzabili”.
In conclusione, quindi, può certamente affermarsi come il sistema deontologico della responsabilità disciplinare non possa, in alcun caso, prescindere dall’illecito atipico e dalla valutazione, anche in chiave critica ed evolutiva, dello stesso. Solamente tramite una sintesi dei due diversi e differenti caratteri dell’illecito disciplinare (quello tipico e quello atipico), infatti, si può rendere il Codice Deontologico maggiormente adattabile alle diverse situazioni disciplinarmente censurabili, senza rischiare una eccessiva cristallizzazione – e quindi, inutilizzabilità – degli istituti ivi previsti.

nnSabato 26 maggio ricorrerà il ventesimo anniversario della fondazione della nostra Camera Penale.nnPer l’occasione, il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare un convegno dal titolo “L’Avvocato di domani che si terrà a Villa Cesi nel corso della mattina del 26 maggio e a cui hanno parteciperanno gli Avvocati Renato Borzone e Emanuele Fragasso Jr. E’ stato invitato anche l’Avv. Beniamino Migliucci, Presidente UCPI.nnIn quella occasione verrà altresì presentato il volume “Carl’Alberto Perroux e la Scuola Modenese (SCARICA IL PDF). Interverrà il Prof. Carmelo Elio Tavilla, Ordinario di Storia del Diritto Medioevale e Moderno presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.nnA seguire – anche grazie all’interesse crescente di alcuni sponsor ed enti del territorio – si terrà un pranzo per i soci a partecipazione gratuita.nnPer evidenti ragioni organizzative vi preghiamo di voler confermare fin d’ora la vostra presenza dandone comunicazione a:nn– Gianpaolo Ronsisvalle (g.ronsisvalle@studiopenale.eu)nn– Roberto Ricco (avv.robertoricco@hotmail.it)nn


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La Camera Penale di Modena, intitolata all’indimenticato Carl’Alberto Perroux, è una associazione tra avvocati iscritti nell’albo professionale presso il Tribunale di Modena che esercitano prevalentemente il patrocinio penale e condividono i valori propri dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

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Fondata nel maggio del 1998, celebrerà quest’anno i primi vent’anni di attività, caratterizzata dal perseguimento di diversi scopi:n• di promuovere la conoscenza, la diffusione e la concreta realizzazione dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società democratica;n• di affermare che il diritto di difesa è inviolabile e deve trovare adeguato riconoscimento in ogni stato e grado del procedimento;n• di operare affinché i diritti dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;n• di tutelare il rispetto e la funzione del difensore, nonché gli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso la elaborazione di proposte di riforma;n• di promuovere iniziative a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale;n• di vigilare sul corretto funzionamento del servizio di patrocinio a spese dello Stato;n• di elaborare e divulgare idee in materia di diritto penale e di diritto processuale penale.

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LE INIZIATIVEnIn occasione del ventennale, la associazione intende realizzare diverse iniziative sul finire del mese di maggio, tenendo insieme la necessità di volgere uno sguardo approfondito alle proprie radici storiche e culturali, ragionare sulla complessità dettata dalle nuove dinamiche sociali e normative oltre che sulle sfide che la avvocatura sarà chiamata ad accettare, negli anni a venire, in un contesto globalizzato nel quale i diritti di libertà paiono sempre meno garantiti. Non mancherà un momento di vera e propria “festa” per celebrare questo ventesimo “compleanno”.

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PUBBLICAZIONEnSarà realizzata una pubblicazione che descriverà importanti figure che hanno illustrato in passato la avvocatura penalista modenese e nel cui ambito saranno dati alle stampe gli atti del convegno realizzato nel 1998 dal titolo “Ricordando Carl’Alberto Perroux”;

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CONVEGNO DI STUDInSabato 26 maggio si terrà il convegno di studi dal titolo “L’Avvocato di domani”, aperto alle Autorità Civili, alle Autorità Militari, alle professioni e alla cittadinanza. Interverranno quali relatori l’Avvocato Renato Borzone e l’Avvocato Gian Domenico Caiazza per ragionare sulle prossime sfide, politiche e culturali, dell’avvocatura anche in vista della tutela di fondamentali diritti di libertà, quali il giusto processo, il diritto di difesa e la presunzione di innocenza. Sarà presente il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Avvocato Beniamino Migliucci.

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CELEBRAZIONEnPer la medesima giornata è in corso di organizzazione un momento conviviale nella prestigiosa cornice di Villa Cesi per la celebrazione del ventennale della associazione.

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PATROCINI E PARTNERSHIPnLa associazione sarà lieta di valutare la partecipazione di partner pubblici o privati che, condividendone i valori, intendano patrocinare la pubblicazione in corso di realizzazione e le iniziative di studio e strettamente celebrative, anche a titolo oneroso.nPotranno essere concordate le modalità con le quali dare evidenza, anche mediante strumenti di comunicazione, della partecipazione o del patrocinio di enti o sponsor.

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Brochure informativa Scarica PDF

Proiezione del DOCUFILMn“Avvocato !” Fulvio Croce. Il coraggio del dovere.nVenerdì, 24 novembre 2017 – ore 15.00nCamera di Commercio di Modena – Via Ganaceto, 134 Modena

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Presentazione e salutinAvv. Daniela DondinPresidente Consiglio dell’Ordine degli avvocati di ModenanAvv. Andrea StefaninVice presidente Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux

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PresiedenAvv. Mario NapolinGià presidente Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino

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RelatorinAvv. Gianpaolo ZancannGià presidente Consiglio dell’Ordine degli avvocati di TorinonSenatore della Repubblica nella IV legislaturanGià vice presidente della Commissione Giustizia e della Commissione antimafianAvv. Giorgio PighinProfessore associato di diritto penale presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

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La partecipazione totale al convegno darà diritto a n.3 crediti formativi in etica, ai sensi del Regolamento per la formazione continua degli Avvocati.nPer motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione dal sito dell’Ordine Forense www.ordineavvocatimodena.it – cliccare su “Riconosco”.nSi avverte che non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, pur apponendo la propria firma all’ingresso, si assentino dal locale ove si svolge l’evento formativo per un periodo superiore a minuti 30.

nLocandina

Evento organizzato in collaborazione con la Camera Penale di Parman

Tra due fuochi Serafino Famà storia di un avvocatonParma, 9 luglio 2015 ore 17,00nUniversità degli Studi di ParmanAula dei FilosofinVia Università, 12

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Proiezione del documentarion”Tra due fuochi. Serafino Famà storia di un avvocato”nprodotto da Libera e realizzato da Flavia Famà e Simone MercurionInterverranno:nDott.ssa Flavia Famà – figlia dell’Avv. Serafino FamànAvv. Daniela Primavera – Foro di ChietinAvv. Carmelo Passanisi – Foro di Catania

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Richiesto accreditamento per n. 2 crediti formativi.nPer iscrizioni: eventicamerapenaleparma@gmail.comnLa partecipazione è gratuita

nlocandina evento Famà