Apertis Verbis | GUP e Suprema Corte. Un nuovo ruolo dell’udienza preliminare?
a cura di Dott. Massimiliano Baroni
Come noto, la funzione dell’udienza preliminare (rectius, del sindacato appannaggio del relativo Giudice che in questa va esplicandosi) è – sinteticamente, per ovvie ragione di brevità – una funzione fondamentalmente deflativa del contenzioso dibattimentale, ove questo possa ex ante dirsi superfluo. Una ratio, questa, la cui affermazione ben potrebbe dirsi, in giurisprudenza come ancor di più in dottrina, pressoché granitica. Come esperienza insegna, tuttavia, un conto è la ratio di un istituto, ed un altro sono le concrete modalità di attuazione ad esso relative, a maggior ragione ove queste coinvolgano scontri – più o meno aperti e/o graduali – sulla natura stessa di tale istituto. Ove ciò risulta particolarmente vero per quanto attiene alla regola di giudizio della norma di cui all’art. 425 c.p.p., non a caso interessata nel tempo da numerosi interventi (normativi) di ristrutturazione e (giurisprudenziali) di ricalibrazione.
Nel 1993, infatti, veniva espunto dal dettato codicistico il requisito dell’evidenza dell’esistenza di una causa di proscioglimento, che, come facilmente comprensibile, limitava eccessivamente la funzione stessa della norma1.
Nel 1999, poi, con la riforma del processo penale dovuta alla c.d. Legge Carotti, il “potere” del G.U.P. ebbe a conoscere un ulteriore ampliamento, con riferimento al rapporto tra la regola di giudizio ex art. 425 c.p.p. e la possibilità di disporre d’ufficio un ampliamento investigativo (art. 421 bis c.p.p.). Nasceva così un significato più ampio attribuito al ruolo del Giudice dell’udienza preliminare che, a differenza di quanto inizialmente2 riconosciutogli, vedeva ancorata una eventuale sentenza di non luogo a procedere non solamente all’assenza di una pronosticabile (astratta) utilità della fase dibattimentale (il che, con tutta evidenza, ne avrebbe frustrato le possibilità di sopravvivenza: come si potrebbe, infatti, escludere in modo assoluto, in sede di udienza preliminare, una pur minima utilità del dibattimento?)3, ma anche ad un doppio binario: da un lato l’insufficienza – ovvero la contraddittorietà – dell’impianto accusatorio, dall’altro il carattere negativo della prova, che avrebbe consentito il proscioglimento dell’imputato.
Ed era quest’ultimo, pur a grandi linee e con gli opportuni distinguo (per i quali non v’è spazio in questa sede), l’orientamento che sembrava esser stato consacrato da parte della Giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza Cass. pen. sez. VI, 30 aprile 2015, n. 33763. In estrema sintesi: il giudizio del G.U.P. si sarebbe dovuto svolgere lungo una duplice direttrice, dapprima in chiave diagnostica, volta cioè a valutare la sussistenza di un minimum probatorio negli atti d’accusa, e – solo poi, e solo eventualmente, qualora la prima condizione venisse soddisfatta – prognostica, volta ad accertare se possa o meno ritenersi “altamente probabile” in dibattimento una dichiarazione di colpevolezza dell’imputato. Al venire meno della prima condizione, così come della seconda, la pronunzia non poteva che essere quella di non luogo a procedere.
Un quadro che sembra, tuttavia, in fin di vita, almeno stando al recentissimo ed ultimo orientamento di cui alla Sez. V della Suprema Corte, inaugurato con la sentenza Cass. pen. sez. V, 4 luglio 2017, n. 32023, per cui (ancora, semplificando), se da un lato si è mantenuto il primo dei due requisiti di cui sopra (quel minimum probatorio alla cui mancanza consegue la sentenza di non luogo a procedere), dall’altro viene tuttavia affermato essere sufficiente, per disporre il rinvio a giudizio, una valutazione circa i relativi, possibili sviluppi dibattimentali in termini di “minima probabilità di colpevolezza”. Con l’ovvia conseguenza per cui, in ogni caso in cui le fonti di prova si prestino a letture alternative ed aperte, con ciò ben intendendosi ogni tipo di esito, ivi compreso il proscioglimento in sede dibattimentale, l’unico sbocco non può che essere il rinvio a giudizio.
Ciò detto, si impongono alcune considerazioni.
In primis, non sarà sfuggito a chi legge che l’interpretazione oggi sposata dagli Ermellini nel – o per – limitare il potere del Giudice dell’udienza preliminare è la stessa che, nella sentenza paradigma del precedente orientamento, veniva invocata – invano – dal Pubblico Ministero ricorrente. Un deciso cambio di rotta, quindi, con sfumature di un ritorno sui propri passi, a discapito del (forse eccessivo?) garantismo. Un cambio di rotta, tuttavia, le cui difficoltà ermeneutiche – quantomeno procedurali – sembrano prepotentemente trasparire dalla definizione stessa coniata dal Giudice di legittimità, che ha statuito come “la sentenza di non luogo a procedere costituisca una sentenza di merito su di un aspetto procedurale”. Un inquadramento, insomma, quantomeno complesso e foriero di conseguenze di carattere pratico di non poco momento.
Non v’è, infatti, chi non veda come un simile orientamento porti inevitabilmente con sé il rischio di un eccessivo restringimento dei poteri del G.U.P., da un lato a discapito della stessa ratio deflativa dell’udienza preliminare4, come tratteggiata all’inizio di questo articolo (posto, infatti, che anche compendi probatori particolarmente carenti possono in astratto esser integrati a dibattimento); dall’altro certamente in grado di rendere – nel più dei casi – ormai superfluo il vaglio predibattimentale.
Sia concessa, infine, una provocazione, maggiormente di interesse ermeneutico che di utilità pratica nelle aule di giustizia: preso atto che il G.U.P. non possa pronunziarsi ex art. 425 c.p.p. quando le fonti di prova, anche a seguito del potere di integrazione di cui il giudicante dispone, si prestino a soluzioni alternative, non sarebbe tuttavia forse lecito affermare – anche in questo caso – l’inutilità dibattimentale, a mente del principio generale del favor rei, ovvero della possibilità di condanna solo ove la responsabilità sia affermata “oltre ogni ragionevole dubbio”, codificato nell’art. 530, comma II, c.p.p.?
Tale questione, all’apparenza peregrina, è tuttavia già stata affrontata da diversi interpreti del diritto, giunti ad affermare che “l’indirizzo giurisprudenziale che inibisce il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate, evidenzia come le soluzioni alternative e aperte, nel momento in cui le fonti di prova diventano prova in dibattimento, non possono condurre alla condanna dell’imputato poiché la colpevolezza deve essere accertata ed affermata al di là di ogni ragionevole dubbio (…) con la conseguenza che (…) il giudice dovrebbe emettere sentenza ex art. 425 comma 3 c.p.p. e non disporre il giudizio: inutile essendo la prosecuzione del processo”5.
Opinione senz’altro interessante, ma che non trova riscontri nella Giurisprudenza della Cassazione, che, invece, parrebbe proprio essersi orientata verso un vero e reale “svuotamento” dell’udienza preliminare. La sentenza n. 51285/17 della IV Sezione, infatti, risulta esemplificativa e dirimente, sul punto delle residue funzioni attribuibili al G.U.P., inscindibilmente legate al restringimento del suo potere di giudizio.
Ad essere preso in considerazione dalla citata pronuncia, infatti, è il disposto normativo di cui all’art. 425,. comma 3, C.P.P., laddove – come noto – prevede che venga emessa sentenza di non luogo a procedere in caso di insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti, nonché ogniqualvolta essi risultino non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ebbene, affermano i Giudici di legittimità che la disposizione deve essere letta in modo sistematico, nel senso che tutta la previsione normativa sarebbe “qualificata dall’ultima parte del comma, che impone un simile esito (la sentenza di proscioglimento, ndr) allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Con la conseguenza che nessun giudizio prognostico in base al quale il giudice pervenga ad una valutazione circa l’innocenza dell’imputato potrà, invece, essere posto a fondamento di una sentenza ex art. 425 C.P.P.
Quanto precede, peraltro, parrebbe inserirsi all’interno di una interpretazione già preesistente della disciplina dell’udienza preliminare, secondo cui “il criterio di valutazione non è l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento6” (che potrà senz’altro valere con riferimento al comma 3 dell’art. 425, ma che risulta probabilmente contrastante con il comma 1 del medesimo articolo7) ma che appare in grado di comportare conseguenze pratiche di non poso momento. Basti considerare, sul punto, che nel caso di che trattasi (Cass. pen. Sent. n. 51285/17) la pronuncia del G.U.P., di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, è stata annullata dalla Cassazione proprio sulla base della semplice analisi della formula assolutoria, esito, a parere degli Ermellini, di una prognosi circa l’innocenza dell’imputato8.
Ogniqualvolta, quindi, sia possibile, – da parte del G.U.P. – effettuare una valutazione di contraddittorietà o insufficienza degli elementi acquisiti ma non sia ragionevolmente possibile escluderne un ampliamento in fase dibattimentale, dovrà essere disposto il rinvio a giudizio dell’imputato. Con la conseguenza diretta del pressoché completo svuotamento dell’udienza preliminare: non vi è chi non veda, infatti, come siano più unici che rari quei casi in cui si possa dire, con presumibile certezza, che non potrebbe esserci alcun ampliamento istruttorio in fase dibattimentale.
Quale sarà, dunque, il ruolo del G.U.P. in futuro solo il tempo potrà dirlo; certo è che occorra ridare linfa vitale ad un istituto, quello dell’udienza preliminare, che, mai come oggi – in tempi di sovraffollamento delle aule giudiziarie – potrebbe consentire di razionalizzare la gestione dei procedimenti e di tutelare il diritto dell’imputato di essere sottoposto al dibattimento solo nei casi in cui questo sia realmente utile ad accertarne la responsabilità.
E ciò a maggior ragione in un momento storico in cui si sta assistendo ad una vera e propria compressione delle garanzie difensive e degli stilemi tipici del codice di matrice accusatoria: se infatti è vero, come è vero, che in un anno i G.U.P. di Milano non hanno pronunciato sentenze di proscioglimento a mente del comma 3 dell’art. 4259, perché regolarmente annullate dalla Cassazione, si comprende che l’unico modo per evitare il dibattimento sia quelo di accedere al rito abbreviato. Con la conseguenza, però, di “bruciarsi” un grado di giudizio, come ben noto.
Insomma la coperta è corta: o si ammette la sostanziale inutilità dell’udienza preliminare, o si ammette che per essere assolti in tale sede occorre trasformarla in un vero e proprio grado di giudizio, con evidente tradimento dell’originaria idea alla base del sindacato predibattimentale. Con buona pace delle garanzie del sistema di stampo accusatorio.