a cura di Avv. Stefano Termanini – Dott. Massimiliano Baroni

Quella istitutiva della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato è una normativa, come noto, risalente al 2001 ma che sin dalla propria comparsa nell’ordinamento ha scontato, di fatto, una applicazione – da parte delle Procure d’Italia – ridotta ai minimi termini. E ciò a causa, probabilmente, dello stravolgimento dei classici principi radicati nel diritto penale sostanziale – e di conseguenza processuale – fondati sul disposto dell’art. 27 Cost. (è solo il caso, a proposito, di ricordare il principio per cui societas delinquere non potest”); del ritardo – anche fisiologico – nella applicazione di criteri così innovativi sul piano dello schema delle responsabilità (ritardo che, invero, sembra a volte assumere, nel nostro ordinamento, caratteri patologici); delle incertezze sulla vera natura della responsabilità degli enti, con i riflessi da ciò derivanti sulla costituzionalità stessa del corpo normativo, sulle modalità applicative, sulle garanzie processuali e sulle sanzioni (e ciò, si noti bene, nonostante tale incertezza sia stata oggi in gran parte fugata dalla prevalenza della tesi – sostanziale – per una responsabilità di tipo penale); nonché della iniziale operatività della normativa, all’origine circoscritta solo ai reati di corruzione e truffa in danno dello Stato (e rivolta, quindi, solo alle grandi imprese operanti prevalentemente con enti pubblici).
Oggi, invece, anche sul nostro territorio – e nel solco tracciato dalla Procura di Milano – la responsabilità derivante dal D.Lgs. 231/2001 conosce una nuova primavera o, comunque, un notevole ampliamento. Nello specifico, tale responsabilità viene oggi contestata in particolare con riguardo agli infortuni sul lavoro, ai delitti contro l’industria ed il commercio, ai reati ambientali.
Ciò premesso, non essendo questa la sede in cui si richiede una trattazione prettamente “espositiva” del tema (anche, e soprattutto, per la sicura esperienza, in materia, di chi legge), vale invece la pena evidenziare, pur brevemente, la stretta relazione esistente (rectius: necessariamente esistente) tra l’ente ed il Modello generale che, una volta strutturato, avrà la precipua funzione di renderlo esente dalla già descritta responsabilità da reato.
In particolare, chiunque abbia avuto modo – nel corso della propria esperienza – di approfondire il tema, ben saprà come quello appena evidenziato costituisca uno degli aspetti maggiormente problematici della citata normativa e, ancor più, della relativa applicazione giurisprudenziale. Preme evidenziare, a proposito, come la stessa Giurisprudenza abbia sino ad ora mostrato notevoli difficoltà nell’enucleazione di criteri, specifici e determinati, sulla base dei quali valutare l’adeguatezza – o meno – del Modello e, quindi, la sua efficacia e validità. Ad oggi, infatti, rimane un nodo ancora irrisolto quello relativo al percorso interpretativo-valutativo che l’organo giudicante debba, in tal valutazione, seguire. E ciò, si noti bene, anche a fronte di alcuni precedenti giurisprudenziali che (seppur ancora insufficienti, quantomeno dal punto di vista strettamente quantitativo) hanno comunque avuto il merito di soffermarsi su alcuni punti fermi (tra i quali, esemplificativamente, la necessità di una valutazione “nel merito” in ordine all’applicazione del modello all’interno dell’ente; ovvero l’interpretazione – “debole” o “forte” – del requisito dell’elusione fraudolenta dello stesso).
Nella persistenza – o, quantomeno, esistenza – di siffatta situazione, quindi, si rende evidente, per chiunque si avvicini alla redazione di tali modelli ovvero alla difesa degli stessi in sede giudiziale, l’importanza rivestita dalle metodologie applicate in sede di composizione ed applicazione di detto modello.
In particolare, onde fuggire per quanto possibile il rischio di una valutazione negativa in sede processuale, si rivelerà essenziale il poter attribuire al Modello un carattere di oggettiva conformità alla normativa di settore cui viene attribuito un vero e proprio potere conformativo: si pensi alla normativa sul lavoro di cui al D. L.vo 81/08, che ha previsto, ex art. 30, la attuazione di modelli organizzativi (che non si sovrappongono con quelli previsti dalla 231, ma che con essi devono coordinarsi) la cui adozione secondo determinate linee guida (UNI INAIL o BRITISH OHSAS) costituisce una vera e propria presunzione di conformità dei sistemi gestionali della sicurezza. Si pensi, ancora, ai meccanismi di adozione delle procedure HACCP, riguardanti la tracciabilità, la qualità e la sicurezza in generale nell’ambito delle attività di produzione alimentare.
Nondimeno, ed in conclusione, il Modello dovrà essere un modello “sartoriale”, specificatamente studiato, disegnato e costruito per quella determinata realtà, aziendale e societaria. In un’ottica, quindi, di un adeguamento in sede aziendale ormai sostanzialmente obbligato (e si noti come da tali meccanismi di adeguamento normativo le PMI siano rimaste certamente più estranee, sia perché strutturalmente meno complesse, sia perché spesso si tratta di aziende a struttura familiare, sia perché l’adeguamento normativo costituisce un costo proporzionatamente molto più rilevante rispetto all’attività di impresa), nonché di una sempre crescente specializzazione del professionista che, solo potendo vantare una pregressa esperienza nel settore, sarà in grado di offrire adeguato riscontro alle peculiarità insite tanto nella redazione del Modello come atto complesso quanto, in definitiva, della tenuta dello stesso in sede processuale.