Apertis Verbis | L’illecito deontologico: la tipizzazione parziale come metodologia di redazione del Nuovo Codice Deontologico Forense
a cura di Avv. Stefano Termanini – Avv. Andrea Vandelli
Con il passaggio dal risalente sistema disciplinare al nuovo Codice Deontologico Forense si è progressivamente dato corso alla sentita esigenza di tipizzare i comportamenti che possono integrare forme di responsabilità a carico degli Avvocati e, quindi, comportare l’irrogazione della sanzione disciplinare. La nuova normativa, inizialmente tratteggiata dal Codice del 1997, ha infatti profondamente innovato l’impianto del 1994, con la volontà di conservarne l’assetto fondante rendendolo però, al tempo stesso, maggiormente razionalizzato e moderno. Ciò, concordemente al progressivo slittamento della responsabilità professionale verso un modello – se non esplicitamente improntato – quantomeno orientato alla salvaguardia alle garanzie proprie del giusto processo di matrice accusatoria, rinvenibile nei principi e negli stilemi tipici del Codice di Procedura Penale1.
L’art. 3, L. 247/2012 (che, si noti bene, non a caso riprende un orientamento in precedenza già emerso nella giurisprudenza del C.N.F.)2 prevede infatti che le norme del nuovo Codice Deontologico Forense “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”. Non vi è chi non veda, quindi, come tale previsione risponda all’esigenza di rendere certa, o quantomeno maggiormente chiara, la casistica comportamentale che può, in ottica disciplinare, costituire illecito punibile.
Ciononostante, come di facile comprensione da una seconda lettura della norma citata, permane – ad oggi – un cospicuo spazio di manovra per identificare, caso per caso, comportamenti ulteriori che, rispetto a quelli tipizzati, possono integrare la responsabilità del professionista. Il tutto, nell’evidente consapevolezza dell’impossibilità di poter arrivare ad una completa tipizzazione, stante la “variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare”3. Con la conseguenza, facilmente pronosticabile, di riscontrare problemi interpretativi ogniqualvolta l’organo giudicante disciplinare si trovi dinnanzi a comportamenti non tipizzati, seppur in astratto assoggettabili alla disciplina sanzionatoria del Codice Deontologico. Ne è prova il fatto che diversi Consigli Distrettuali di Disciplina si siano rivolti al C.N.F. al fine di conoscere se e quale sanzione applicare qualora l’illecito commesso dall’incolpato non rientrasse tra quelli espressamente tipizzati.
Una prima e forse già soddisfacente risposta è stata offerta dalla già citata sentenza del C.N.F. n. 137 del 18 settembre 2015 (pres. Mascherin, rel. Picchioni), ove si può leggere come, anche nelle ipotesi di illecito non espressamente previste, esso potrà essere ricostruito sulla base della norma di chiusura di cui all’art. 3, comma 3, L. 247/2012 – che disciplina la tipizzazione della condotta “per quanto possibile” – nonché sulla base dell’art. 17 c. 1 lett. h) del C.D., in cui si prevede che l’Avvocato debba essere “di condotta irreprensibile” (così anche C.N.F., sent. n. 150/2015).
Invero, e per esigenze di completezza ermeneutica, tale pronuncia fa espresso riferimento alla sentenza n. 9057/2005 delle SS.UU., per cui in tema di illeciti disciplinari “deve valere il principio affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione sono validamente affidati a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il Giudice disciplinare opera”. Ben può affermarsi, quindi, che gli stessi concetti diffusi evocati dalle SS.UU. (id est principi, e/o criteri di differente tipo e natura) fanno parte del diritto disciplinare e devono pertanto essere utilizzati per classificare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti dal Codice Deontologico. Vale certamente la pena menzionare, nell’ambito di simili regole di condotta, il disposto di cui all’art. 9 C.D. (non a caso, inserito nell’ambito dei “principi generali”) che – descrivendo il modus vivendi dell’Avvocato, necessariamente improntato ai doveri di probità, dignità e decoro, con particolare attenzione alla salvaguardia della propria reputazione e dell’immagine della professione forense – costituisce niente di meno che un precipitato di quella “norma di chiusura” stabilita dal sopra già ampiamente menzionato art. 3 della legge ordinamentale. L’art. 20 C.D., poi, contribuisce ad affermare in via definitiva l’armonia e la compiutezza del sistema, in veste di norma di raccordo con le previsioni specifiche, e tipizzate, della parte speciale del codice stesso4.
A mente di quanto sopra illustrato, insomma, ben si comprende come il sistema dell’illecito deontologico tratteggiato dall’omonimo Codice sia un istituto certamente complesso, strutturato, e fondamentalmente rivolto – quantomeno con lo sguardo e le intenzioni – ad un disegno di completezza: da un lato, la volontà di cercare una maggiore certezza in fatto ed in diritto, mediante condotte tipiche e tipizzate; dall’altro, la coscienza dell’impossibilità di pervenire ad un sistema totalmente esaustivo e, quindi, la necessità di altre, ulteriori, clausole di apertura.
Più recentemente, con la sentenza n. 221 del 26 luglio 2016 (pres. Picchioni, rel. Cerè), il C.N.F. ha compiuto un passo ulteriore, espressamente confermando come il nuovo sistema deontologico sia di tipo “misto”, seppur comunque improntato alla tipicità. Una visione d’insieme, dunque, che sembra in toto aderire alla ricostruzione del “doppio binario” sopra menzionata, capace di consentire la contemporanea sussistenza delle norme cornice (L. 247/2012) e di quelle di dettaglio, in definitiva volte “a circoscrivere il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato”.
Le caratteristiche specifiche di questo sistema “misto” sono state prese in considerazione dalla già citata sentenza n. 137/15 del C.N.F., ove si sottolinea l’inefficienza di un sistema disciplinare che lasciasse impuniti quei comportamenti che – seppur non corretti – risultassero deontologicamente irrilevanti per mancanza di una specifica previsione edittale: “nel nuovo sistema deontologico l’illecito ove non espressamente previsto, rectius tipizzato, dalla fonte regolamentare deve quindi essere ricostruito sulla base sia della legge che del Codice Deontologico”. Laddove a venire in rilievo sono, da un lato, la già citata previsione di cui all’art. 3 L. 247/2012; dall’altro, l’art. 51, comma 1, della medesima Legge, secondo cui “le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta della legge e della deontologia sono sottoposte al giudizio…”, nonché l’art. 17, comma 1, lett. h), che prevede, come noto, l’irreprensibilità della condotta dell’avvocato. Locuzione sufficientemente ampia da ricomprendere una variegata casistica di comportamenti.
Tali, citate norme dovranno poi essere interpretate sistematicamente con quelle specifiche disposizioni di raccordo presenti all’interno del Codice Deontologico, a fondamento dei criteri utili per individuare le condotte deontologicamente rilevanti seppur non oggetto di espressa tipizzazione codicistica. Il riferimento è qui, a titolo esemplificativo, agli artt. 4, 20 e 21 del Codice di autoregolamentazione.
Stante quanto precede, ed ai fini di una lettura sistematica della normativa, pare utile richiamare anche la Relazione Illustrativa del nuovo Codice Deontologico, ove viene chiarito come risponda ai fini di tipizzazione solamente parziale “la inserzione, nell’ambito dei principi generali e precisamente all’art. 9 della norma di chiusura di cui all’art. 3, comma 2, della legge 247/2012; il raccordo che l’art. 20 opera poi con le previsioni specifiche e tipizzate dalla parte speciale del codice… conferisce coerenza e compiutezza al sistema, rispetandone il criterio di fondo oggi ispiratore ma senza, con questo, indulgere ad una casistica esasperata e pur sempre deficitaria rispetto all’universo delle variabili comportamentali, talvolta neppure ipotizzabili”.
In conclusione, quindi, può certamente affermarsi come il sistema deontologico della responsabilità disciplinare non possa, in alcun caso, prescindere dall’illecito atipico e dalla valutazione, anche in chiave critica ed evolutiva, dello stesso. Solamente tramite una sintesi dei due diversi e differenti caratteri dell’illecito disciplinare (quello tipico e quello atipico), infatti, si può rendere il Codice Deontologico maggiormente adattabile alle diverse situazioni disciplinarmente censurabili, senza rischiare una eccessiva cristallizzazione – e quindi, inutilizzabilità – degli istituti ivi previsti.